È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2026 il DM 20 maggio 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy che aggiorna le specifiche tecniche Fedra alla versione 7.09 per la presentazione telematica delle pratiche al registro delle imprese.
Il decreto interviene sul DM 18 ottobre 2013, già più volte modificato, e si inserisce nel quadro delle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2024 in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (country by country reporting – CBCR), da depositare presso il registro delle imprese.
Il decreto approva, con decorrenza dal 4 giugno 2026, le modifiche alle specifiche tecniche, rinviando per la pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle aggiornate al sito istituzionale del Ministero.
Tra gli interventi più rilevanti si segnala l’introduzione del nuovo tipo documento “CCR – Comunicazione informazioni imposta sul reddito CBCR” nella tabella DOC e l’aggiornamento della tabella CUR con l’inserimento di nuovi codici ufficio di registrazione, oltre alla variazione della denominazione di un comune nella tabella COM.
Sul piano operativo, il decreto istituisce all’interno del modulo S2 il nuovo riquadro “33/Country by country reporting (CBCR)”, da utilizzare esclusivamente per la comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito ai sensi della Dir. UE 2021/2101 e del D.Lgs. 128/2024. La compilazione del riquadro è ammessa solo nel modulo S2 “base” e richiede l’allegazione obbligatoria del file CBCR in formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), con estensione .html o .xhtml, non essendo ammessi documenti PDF.
Vengono inoltre introdotti controlli automatici bloccanti in fase di spedizione delle pratiche, volti a garantire correttezza, coerenza e completezza dei dati, con particolare attenzione alle società cooperative e alle iscrizioni all’albo delle cooperative, nonché agli adempimenti relativi a start-up, incubatori e PMI innovative. In caso di errori, la pratica viene respinta dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio e non è recapitata all’ufficio del registro imprese competente.
Le nuove specifiche prevedono, infine, che il sistema informatico del registro delle imprese accetti le pratiche redatte con la precedente versione delle specifiche tecniche solo per un periodo massimo di 60 giorni di calendario dalla data di efficacia della versione 7.09; decorso tale termine, le pratiche predisposte con strumenti non aggiornati vengono automaticamente respinte.
Fonte: DM 20 maggio 2026 (GU 27 maggio 2026 n. 121)
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