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L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Le novità normative

La Legge di Bilancio 2026 non modifica l’struttura generale dell’IMU, ma interviene sull’esenzione per enti non commerciali e i criteri oggettivi per qualificarne la non commercialità, oltre a talune regolazioni di finanza comunale collegate. Inoltre, il Legislatore ha introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali. Infine, con il D.M. 6 novembre 2025 è stato aggiornato il prospetto delle aliquote IMU utilizzabile per l’anno 2026. A seguito all’adozione del provvedimento in esame, è stata disposta a decorrere dal 12 novembre 2025 l’apertura dell’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. Il citato D.M. del MEF ha anche ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili.

La dichiarazione

La dichiarazione IMU è la comunicazione che la persona interessata presenta al Comune dove si trova l’immobile, per segnalare elementi rilevanti ai fini dell’Imposta Municipale Propria. Invero, la dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi alla prima dichiarazione, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Quindi è fondamentale non confondere la dichiarazione IMU con il pagamento dell’imposta in quanto si tratta di due adempimenti distinti, con scadenze diverse e finalità diverse: il pagamento avviene tramite modello F24 in due rate con acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026; la dichiarazione, invece, riguarda solo le variazioni intervenute nel 2025 e va presentata entro il 30 giugno 2026.

I casi di presentazione

Come ricordato dal Decreto MEF 29 aprile 2024, la dichiarazione IMU deve essere presentata obbligatoriamente nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate; oppure, si siano verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune. Quindi:

  • nel primo caso, la dichiarazione è obbligatoria ogni volta che il soggetto acquisisce o perde il diritto ad una riduzione d'imposta (ad esempio nel caso di immobili concessi in comodato tra genitori e figli; ecc.).
  • nel secondo caso, invece, la dichiarazione è obbligatoria ogniqualvolta, nel corso del periodo di riferimento, sia intervenuta una modifica, soggettiva o oggettiva, relativamente alla quale il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (ad esempio area divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato).

Casistica giurisprudenziale sulle informazioni utili ai fini IMU

Secondo alcuni provvedimenti, la presentazione di una dichiarazione IMU ai fini dell’esenzione non è strettamente necessaria (come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 28.10.2020 n. 23680). Tuttavia, la produzione di tale dichiarazione e la dimostrazione dei requisiti di esenzione possono rafforzare la posizione del contribuente in caso di contestazione (C.G.T. I grado, Lombardia -Bergamo, sez. IV, 17 febbraio 2026, n. 294). Altri giudici, invece, distinguono altre ipotesi:

  • ai fini del riconoscimento della riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità, integra conoscenza qualificata dell'ente comunale, idonea a rendere superflua la presentazione dell'istanza/dichiarazione, la documentazione (quale, ad esempio, un'istanza di demolizione e ricostruzione corredata da perizia tecnica, seguita dal rilascio del permesso di costruire) che, acquisita e valutata nell'ambito del procedimento amministrativo, consenta di ritenere che il Comune abbia preso in considerazione, in modo non meramente occasionale, la condizione strutturale dell'immobile (Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2026, n. 6876);
  • invece, per ottenere l'esenzione sui beni-merce non locati, è necessario presentare una dichiarazione specifica per ciascuna annualità. Questo obbligo persiste anche se il Comune è a conoscenza della natura degli immobili stessa (Cass. civ., 17 febbraio 2026, n. 364);
  • infine, in materia di IMU, il Comune non può negare l’esenzione o l’agevolazione quando sia in possesso di una “conoscenza qualificata”, documentabile e derivante dalla propria attività amministrativa, anche extratributaria, dei presupposti di fatto del beneficio, dovendosi dare applicazione a princìpi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 l. 212/2000, che escludono la necessità di imporre al contribuente la prova o la dichiarazione di fatti già noti all’ente (C.G.T. I grado, Puglia – Bari sez. IV, 17 febbraio 2026, n. 294).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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La dichiarazione IMU/IMPI, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti..

di

Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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