La diffusione degli impianti fotovoltaici continua a generare rilevanti questioni interpretative sotto il profilo IVA, soprattutto con riferimento alle operazioni di fornitura e installazione effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
La disciplina applicabile dipende principalmente dalla qualificazione dell’impianto quale bene mobile o immobile, circostanza che incide sia sul regime IVA sia sull’individuazione del soggetto debitore dell’imposta. Sul punto restano centrali i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. n. 36/E del 2013 e n. 37/E del 2015.
La qualificazione catastale dell’impianto
Gli impianti fotovoltaici assumono natura immobiliare quando risultano autonomamente accatastabili, normalmente nelle categorie D/1 o D/10, oppure quando sono integrati nell’edificio determinando un incremento della redditività ordinaria dell’immobile.
Secondo la C.M n. 36/E/2013, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione catastale quando l’installazione dell’impianto comporta un incremento almeno pari al 15% del valore capitale o della redditività ordinaria dell’unità immobiliare. In tale ipotesi l’impianto incrementa la rendita catastale del fabbricato cui accede.
Quando invece l’impianto è di modesta entità, privo di autonoma rilevanza catastale e destinato prevalentemente all’autoconsu...
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