Il meccanismo e la richiesta di chiarimento contabile
Nel dicembre 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato un parere sul trattamento contabile del Meccanismo Energy Release 2.0 nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. L’intervento è stato formulato su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con l’obiettivo di chiarire le modalità di rilevazione dei benefici economici derivanti dal meccanismo nel conto economico delle imprese energivore.
Il meccanismo è finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. Durante il periodo di anticipazione, attualmente previsto tra il 2025 e il 2027, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assegna alle imprese energivore una determinata quantità di energia elettrica a condizioni prestabilite. In cambio, tali imprese assumono l’impegno di realizzare un impianto di produzione da fonti rinnovabili con capacità di generazione almeno doppia rispetto all’energia ricevuta.
Il contratto prevede inoltre l’obbligo di restituzione dell’energia anticipata e del valore delle relative Garanzie di Origine entro vent’anni. Il beneficio economico deriva dal differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo di riferimento stabilito dal GSE, fissato a 65 €/MWh. Qualora il prezzo di mercato sia superiore, l’impresa beneficia della differenza, mentre nel caso opposto è tenuta a versarla.
La disciplina consente inoltre all’impresa energivora di delegare a un soggetto terzo la realizzazione dell’impianto e l’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’energia anticipata. Proprio questa configurazione operativa rappresenta il contesto applicativo analizzato nel parere dell’OIC.
La qualificazione contabile dei benefici
Il parere dell’OIC affronta il tema della corretta contabilizzazione dei vantaggi economici derivanti dal meccanismo. In particolare, l’Organismo qualifica tali benefici come contributi in conto esercizio destinati alla riduzione dei costi dell’energia. Di conseguenza, i relativi importi devono essere rilevati nel conto economico nel periodo in cui maturano i presupposti per la loro rilevazione, in coerenza con i criteri previsti dall’OIC 12 in materia di contributi. L’analisi dell’OIC si concentra in particolare sulla possibilità di rilevare tali effetti già nel bilancio relativo all’esercizio 2025, anche considerando eventi intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, come la stipula dell’addendum contrattuale con il soggetto terzo delegato.
L’Organismo sottolinea tuttavia la complessità della fattispecie, evidenziando come le indicazioni fornite abbiano carattere specifico e siano circoscritte al meccanismo Energy Release, senza poter essere automaticamente estese ad altre operazioni.
Secondo il parere dell’OIC, la rilevazione dei benefici nel bilancio 2025 è possibile solo al verificarsi di alcune condizioni. In primo luogo, è necessario che il contratto di Energy Release sia stato effettivamente stipulato nel corso dell’esercizio. Inoltre, l’impresa deve valutare il rischio di dover restituire al GSE i benefici economici qualora non venga realizzato l’impianto o non venga perfezionato l’accordo con il soggetto terzo delegato. Affinché il contributo possa essere rilevato nel conto economico, tale rischio deve essere remoto. Ciò può ritenersi verificato quando, entro la data di chiusura dell’esercizio, risultino conclusi sia l’addendum contrattuale con il soggetto terzo sia l’istruttoria del GSE, relativa della garanzia incondizionata prestata dal terzo.
Un ulteriore requisito riguarda la possibilità di determinare in modo attendibile l’ammontare del beneficio economico di competenza dell’esercizio. A tal fine l’impresa deve disporre di elementi informativi adeguati, ad esempio attraverso un accordo irrevocabile con il soggetto terzo delegato che definisca il compenso spettante a quest’ultimo oppure mediante l’esito di una procedura competitiva prevista dal meccanismo. In presenza di tali condizioni, l’impresa è in grado di stimare in modo attendibile la quota di beneficio di propria competenza e procedere alla sua rilevazione nel conto economico dell’esercizio 2025. Le indicazioni dell’OIC restano tuttavia limitate alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e alla specifica fattispecie dell’Energy Release 2.0.
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Carmelina Bonetti
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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