L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 25 maggio 2026 n. 104, delinea il funzionamento dei vincoli di investimento nei Fondi di Venture Capital per gli enti previdenziali. Tra i chiarimenti principali: l'esclusione dei PIR dal paniere di calcolo, la rilevanza degli impegni vincolanti (commitment) e la gestione dell'agevolazione fiscale per i titoli acquistati in passato.
Il regime di non imponibilità fiscale sui redditi derivanti dagli investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione è subordinato al rispetto di precise percentuali di destinazione verso i Fondi per il Venture Capital (FVC).
L'Amministrazione finanziaria ha sciolto i nodi interpretativi sollevati da un Fondo pensione, definendo sei punti chiave:
decorrenza del vincolo FVC: in assenza di investimenti qualificati che beneficiano del regime agevolativo nel rendiconto dell'anno precedente, non sussiste alcun obbligo di investimento in FVC per l'anno in corso. Di conseguenza, gli investimenti effettuati in quel periodo godono della defiscalizzazione dei redditi finanziari anche senza una contestuale quota di Venture Capital;
impatto sugli anni successivi: se l'anno seguente l'ente effettua nuovi investimenti qualificati, l'agevolazione è condizionata al raggiungimento delle soglie minime di investimento in FVC (pari al 5% per il 2026 e al 10% a partire dal 2027) calcolate sul paniere dell'anno precedente. La mancata copertura inficia solo i "nuovi" investimenti, mentre quelli passati mantengono il beneficio storico, a patto di conservare gli FVC già acquisiti;
valore legale del commitment: per determinare la quota minima investita in FVC, il calcolo deve rapportare gli impegni sottoscritti al totale degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto precedente. Per impegno vincolante si intende la formale sottoscrizione ad investire (commitment), non essendo sufficiente la sola delibera del consiglio di amministrazione;
recupero di strumenti finanziari pregressi: i titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della normativa di favore, i cui proventi sono stati inizialmente tassati, possono accedere all'esenzione. Il periodo minimo di detenzione quinquennale (minimum holding period) richiesto dalla norma decorre però dalla data in cui si manifesta l'impegno a detenerli per i successivi cinque anni, elemento da attestare nella specifica dichiarazione dell'ente.
Adempimenti e autocertificazione
Sul fronte documentale, l'Agenzia ha confermato che la dichiarazione necessaria per applicare l'esenzione deve attestare il rispetto del limite massimo dell'attivo patrimoniale, l'obbligo di detenzione quinquennale degli strumenti e la separata evidenza delle somme. Al contrario, non è richiesto di indicare preventivamente il rispetto della soglia minima in FVC all'interno di questa specifica dichiarazione, fermo restando l'obbligo di rispettarla nei fatti per non perdere l'agevolazione sui nuovi asset.
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