Una bocciatura senza appello. Non è il merito del processo ad aver condannato il ricorrente, almeno non subito. A far crollare il ricorso davanti alla Corte di Cassazione sono stati soprattutto i riferimenti giurisprudenziali sbagliati, i precedenti attribuiti a sezioni inesatte e i principi non corrispondenti. Errori che, secondo i giudici della Suprema Corte, portano la firma di un utilizzo non controllato dell’intelligenza artificiale generativa. Con l’ordinanza n. 11431/ 2026, la Cassazione affronta - ed è una delle prime volte - il tema delle cosiddette “allucinazioni informatiche” dell’AI nel processo penale, segnando un passaggio destinato ad avere probabilmente effetti ben oltre il singolo caso.
Il caso
La vicenda nasce da una condanna per concorso nello spaccio di stupefacenti. L’imputato era stato visto avvicinarsi al coimputato, durante una cessione di droga, e gridargli “zio, zio” contestualmente all’arrivo della polizia. Per i giudici di merito, quell’avvertimento era servito a favorire la fuga del complice, integrando così un contributo morale al reato. Nel ricorso presentato in Cassazione, la difesa sosteneva, invece, che il giovane fosse estraneo all’attività di spaccio: la droga era stata trovata solo addosso all’altro imputato, mentre il denaro posseduto dal ricorrente aveva provenienza lecita e non vi sarebbero stat...
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