Entro la domenica 31 maggio 2026 i contribuenti che esercitano attività d’impresa in forma individuale hanno l’opportunità di fruire di un regime di favore per escludere i beni immobili dal patrimonio aziendale, trasferendoli nella propria sfera privata e personale.
Questa facoltà, che ciclicamente il legislatore decide di riproporre per favorire la riorganizzazione delle attività economiche minori, si sostanzia in una vera e propria estromissione agevolata dei beni. L’obiettivo della norma è quello di consentire la dismissione di asset immobiliari non più strumentali o che, più semplicemente, l’imprenditore desidera proteggere da futuri rischi d’impresa, beneficiando di un prelievo fiscale fortemente ridotto rispetto alle aliquote ordinarie che colpirebbero la plusvalenza latente.
Dal punto di vista temporale, l'operazione produce effetti retroattivi. Sebbene l'atto formale e il versamento debbano essere eseguiti entro il termine del 31 maggio 2026, l'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa individuale ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Questo significa che la qualifica del bene muta fin dal primo giorno dell'anno in corso, condizionando anche la determinazione del reddito d'impresa per l'intero esercizio.
I requisiti soggettivi: chi può accedere all’agevolazione
L'ambito di applicazione della misura è rigorosamente circoscritto sotto il profilo dei soggetti ammessi. Possono beneficiare della maxi-semplificazione esclusivamente gli imprenditori individuali. Restano pertanto tassativamente escluse le società di persone, le società di capitali e gli enti non commerciali, per i quali il legislatore prevede in genere altre forme di assegnazione o trasformazione agevolata.
Per poter accedere validamente alla procedura di estromissione, l’imprenditore deve possedere una duplice caratteristica temporale:
la qualifica di imprenditore individuale doveva essere attiva alla data del 31 ottobre 2025;
la medesima attività d’impresa deve risultare ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2026.
Cosa succede se l'attività è stata cessata tra il mese di novembre e il mese di dicembre dell'anno precedente? In questo specifico caso, l'accesso al beneficio è precluso, in quanto viene meno la continuità aziendale all'inizio del nuovo periodo d'imposta. È opportuno evidenziare che la norma si applica anche in caso di imprenditore commerciale individuale che si avvale di regimi fiscali semplificati o sostitutivi, come il regime forfettario, purché l'immobile risulti registrato tra i beni dell'impresa.
L'ambito oggettivo: quali beni possono essere estromessi
Non tutti i beni presenti nel bilancio o nel registro dei beni ammortizzabili dell’imprenditore possono essere oggetto di questa sanatoria. La norma limita la facoltà di estromissione esclusivamente a determinate categorie di beni immobili.
Nello specifico, l'agevolazione riguarda:
gli immobili strumentali per natura: si tratta dei fabbricati che, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, come ad esempio i negozi, i capannoni industriali, i laboratori artigianali o gli uffici;
gli immobili strumentali per destinazione: sono quegli immobili che, indipendentemente dalla loro categoria catastale, vengono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa da parte del titolare.
Per contro, restano rigorosamente esclusi dal perimetro dell'agevolazione gli immobili che costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa (i cosiddetti immobili-merce, tipici delle imprese di costruzione o di compravendita immobiliare) e gli immobili patrimoniali che non hanno un legame di strumentalità diretta con l'attività economica esercitata. Un ulteriore vincolo fondamentale riguarda la data di possesso: l’immobile in questione doveva essere già di proprietà dell'imprenditore al 31 ottobre 2025. Qualsiasi acquisto immobiliare effettuato successivamente a tale data non può rientrare nel conteggio dell’estromissione agevolata.
Il meccanismo del risparmio: l'imposta sostitutiva
Il vero pilastro della convenienza economica di questa operazione risiede nella sostituzione della tassazione ordinaria sui redditi con una imposta sostitutiva ad aliquota fissa. In assenza di questa norma, la fuoriuscita di un immobile dal regime d'impresa genererebbe una plusvalenza tassabile interamente in capo all'imprenditore, con l'applicazione delle aliquote progressive che possono facilmente raggiungere i livelli massimi di tassazione.
Con il meccanismo agevolato, invece, la plusvalenza viene assoggettata a un’imposta sostitutiva dell'8%. La base imponibile su cui calcolare questo prelievo ridotto è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene e il suo valore fiscale residuo, ossia il costo non ancora ammortizzato.
La facoltà di adottare il valore catastale in luogo del valore di mercato rappresenta la vera chiave di volta dell'operazione. Nella stragrande maggioranza dei casi, le rendite catastali rivalutate esprimono cifre nettamente inferiori rispetto ai reali valori commerciali degli immobili. Questo permette di abbattere drasticamente la plusvalenza teorica, riducendo l'esborso finanziario finale a poche migliaia di euro, a fronte di una regolarizzazione patrimoniale definitiva.
Modalità di versamento e scadenze delle rate
Per rendere efficace l'estromissione, il contribuente è tenuto a rispettare un rigido calendario di pagamenti. Sebbene l'operazione debba essere decisa e formalizzata entro la fine di maggio, l'esborso finanziario legato all'imposta sostitutiva può essere frazionato per alleggerire l'impatto sulla liquidità aziendale o personale.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8% deve avvenire secondo le seguenti scadenze e percentuali:
la prima rata, pari al 60% dell'imposta dovuta, deve essere versata entro la scadenza del 31 maggio 2026;
la seconda e ultima rata, a saldo del restante 40% dell'importo, deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2026.
È importante ricordare che per i versamenti occorre utilizzare il modello di pagamento unificato, inserendo gli appositi codici tributo istituiti dalle autorità fiscali. Il mancato o tardivo versamento della prima rata entro il termine perentorio di fine maggio può compromettere la validità dell'intera operazione, esponendo il contribuente al rischio di riqualificazione dell'atto e all'applicazione delle sanzioni ordinarie.
Gli adempimenti formali e la dichiarazione dei redditi
Un aspetto fondamentale da non sottovalutare riguarda il comportamento concludente del contribuente e la successiva formalizzazione dell'atto. L'estromissione si considera perfezionata con il comportamento concludente dell'imprenditore, il quale deve manifestare la volontà di escludere il bene attraverso apposite annotazioni nelle scritture contabili. Nello specifico, per le imprese in contabilità ordinaria, è necessaria la registrazione del passaggio del bene dal conto del capitale d'impresa al conto privato del titolare.
L’estromissione deve essere obbligatoriamente indicata all'interno del quadro RQ della dichiarazione dei redditi. Trattandosi di un'operazione che ha effetto dal 1° gennaio 2026, i dati relativi ai beni estromessi, al calcolo della plusvalenza e all'imposta sostitutiva liquidata dovranno essere inseriti nel modello dichiarativo da presentare nell'anno successivo, ovvero nel corso del 2027.
La mancata compilazione del quadro dichiarativo, pur in presenza di versamenti regolarmente eseguiti, costituisce una violazione formale che può generare accertamenti e contestazioni da parte degli uffici finanziari, i quali potrebbero disconoscere l'accesso al regime di favore e richiedere la tassazione ordinaria del maggior valore del bene.
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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