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Il 20 maggio 2026, l'OIC ha aperto la fase di consultazione pubblica riguardante le modifiche al principio contabile OIC 10, la norma tecnica che disciplina i criteri di redazione e presentazione del rendiconto finanziario per le imprese italiane. 

L’intervento normativo odierno non nasce da un'esigenza teorica isolata, bensì da una rigorosa attività di Post Implementation Review (PIR). Questa approfondita analisi è stata condotta in stretta sinergia con autorevoli studiosi accademici ed è stata supportata da un'indagine empirica condotta su un campione statisticamente significativo di ben 1.030 rendiconti finanziari. Dall’esame di questa imponente base dati sono emerse inequivocabili criticità sul campo: marcate incoerenze classificatorie, comportamenti operativi non omogenei tra i diversi redattori e, soprattutto, un ricorso sistematico ed eccessivo alle cosiddette voci residuali.

Tali prassi distorsive finivano per compromettere la trasparenza e la comparabilità immediata dei flussi monetari societari.

Per porre rimedio a queste problematiche, l'OIC ha strutturato il nuovo documento attribuendogli una dichiarata funzione educativa. Le modifiche proposte, infatti, non si limitano a ridisegnare freddi schemi e regole di classificazione, ma si pongono l’obiettivo di accompagnare concretamente i professionisti e le imprese attraverso l’introduzione di indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi di dettaglio e una vasta selezione di esempi applicativi riferiti a casistiche di natura complessa.

La fase di consultazione pubblica resterà aperta fino al prossimo 31 luglio 2026, termine entro cui tutti gli stakeholder, i professionisti contabili e il mondo accademico sono invitati a trasmettere i propri commenti e contributi tecnici all'indirizzo e-mail istituzionale dedicato.

Metodo indiretto: utile ante imposte come unico punto di partenza

Una delle novità strutturali di maggior rilievo contenute all'interno della proposta di riforma riguarda la determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa condotta mediante l'adozione del metodo indiretto.

Attualmente, le disposizioni in vigore concedevano una duplice facoltà tecnica ai redattori del bilancio, permettendo di avviare il calcolo a ritroso partendo, indistintamente, dall'utile (o perdita) d’esercizio oppure dall'utile (o perdita) ante imposte. La bozza del nuovo principio cancella questa asimmetria metodologica ed elimina radicalmente la possibilità di assumere il risultato netto d'esercizio quale punto di avvio.

Con la nuova impostazione, il rendiconto finanziario dovrà assumere come unico ed esclusivo punto di partenza l'utile o la perdita ante imposte. Questa scelta netta è finalizzata a standardizzare la struttura dello schema contabile, ripulendo immediatamente il flusso operativo iniziale dagli effetti delle politiche tributarie dell'esercizio e facilitando una transizione più lineare verso l'isolamento del puro capitale circolante netto operativo (CCNO). In questo modo, l'analista finanziario e il lettore del bilancio disporranno di un quadro uniformato a livello nazionale, idoneo a confrontare le performance aziendali su basi perfettamente identiche e omogenee.

La nuova classificazione di interessi e dividendi

Un altro pilastro investe l’area della classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi e dividendi, da sempre al centro di incertezze applicative e comportamenti fortemente disomogenei da parte degli operatori. L'OIC ha deciso di sposare una linea improntata alla stretta aderenza rispetto alla natura dell'operazione sottostante.

In base a questo rigoroso principio, la ripartizione dei flussi viene modificata come segue:

  • I dividendi incassati e gli interessi attivi incassati perdono ogni legame con la gestione operativa e devono essere obbligatoriamente allocati all'interno dell'area delle attività di investimento. Tale scelta riflette la logica per cui i proventi finanziari derivano direttamente dall'impiego di risorse in attività finanziarie o partecipative immobilizzate e non immobilizzate.

  • Al contrario, gli interessi passivi pagati e gli altri oneri finanziari connessi al servizio del debito devono essere classificati ed evidenziati in via esclusiva nell'area delle attività di finanziamento. Questa riclassificazione è coerente con la volontà di rappresentare in tale sezione tutti i costi legati in via diretta alla struttura finanziaria complessiva dell’impresa e alle sue fonti di approvvigionamento di capitale di terzi.

Inoltre, il principio specifica che l’importo totale degli oneri finanziari corrisposti nel periodo di riferimento andrà iscritto tra i flussi di finanziamento a prescindere dalla loro effettiva imputazione a conto economico o dalla loro eventuale patrimonializzazione (capitalizzazione) tra le immobilizzazioni materiali o immateriali (ai sensi dei principi OIC 16 e OIC 24).

Factoring e reverse factoring: allineamento con lo stato patrimoniale

Le operazioni di factoring e reverse factoring hanno conosciuto negli ultimi anni una diffusione pervasiva nei modelli di business industriali e commerciali, portando con sé notevoli dubbi operativi circa la loro corretta traduzione in termini di flussi monetari.

L’approccio adottato dall’OIC nella bozza in consultazione è improntato alla ricerca della massima coerenza e simmetria rispetto ai criteri classificatori adottati nel prospetto dello stato patrimoniale. Qualora le transazioni di factoring e di reverse factoring risultino rilevanti sotto il profilo quantitativo o qualitativo, gli incrementi e i decrementi del debito originato nei confronti del factor dovranno trovare autonoma e distinta evidenza tra i flussi dell’attività di finanziamento.

Allo stesso modo, anche le commissioni e gli oneri accessori corrisposti all'istituto di factoring dovranno essere imputati alla medesima area di finanziamento, fatta eccezione per quelle componenti di costo specificamente incluse nella voce B7 del conto economico in conformità con quanto previsto dall’OIC 12. Al fine di supportare gli operatori in questa complessa e minuziosa opera di rendicontazione, l'OIC ha inserito all'interno del principio un apposito ed esaustivo esempio illustrativo (Esempio n. 2), mirato a guidare passo dopo passo la classificazione dei flussi finanziari con il metodo indiretto.

Stop alle voci residuali: obbligo di informativa analitica in calce

Il fenomeno dell'abuso delle macro-voci indefinite ha rappresentato una delle spinte principali verso la revisione del principio. Per contrastare la tendenza a raggruppare flussi eterogenei sotto diciture generiche, la Proposta 4 introduce un severo obbligo di informativa analitica in calce al rendiconto finanziario.

Ogniqualvolta risulteranno rilevanti, le imprese dovranno presentare in calce al prospetto, in una specifica forma tabellare, una dettagliata composizione qualitativa e quantitativa delle voci residuali. Questo monitoraggio stringente si applicherà in particolare a voci delicate quali:

  • "Altri elementi non monetari" inseriti a rettifica dell'utile;

  • "Altre variazioni del capitale circolante netto operativo";

  • "Altri incassi e pagamenti" legati alle attività operative.

Questa misura mira a garantire un livello superiore di trasparenza aziendale, impedendo che dinamiche finanziarie determinanti vengano celate dietro aggregazioni contabili non trasparenti.

Rendiconto consolidato, cash pooling e operazioni non monetarie

Il testo in consultazione non tralascia la regolamentazione di importanti casistiche speciali e di dinamiche di gruppo. Viene esplicitamente normato il trattamento delle operazioni di cash pooling: i movimenti finanziari connessi ai crediti da cash pooling andranno inseriti nell’attività di investimento (tra le attività finanziarie non immobilizzate), mentre le posizioni debitorie confluiranno nell’attività di finanziamento. Qualora la posizione di cash pooling cambi di segno nel corso dell'anno, l’estinzione della vecchia posizione e la nascita della nuova dovranno essere rappresentate distintamente.

Per quanto concerne il rendiconto finanziario consolidato, viene introdotta una rigorosa disciplina per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) contabilizzate con il metodo finanziario: i flussi in uscita andranno inseriti tra le attività di finanziamento, separando con precisione la quota capitale (rimborso del debito) dalla quota riferibile agli oneri finanziari.

Il principio ribadisce infine la netta esclusione dal rendiconto di tutte le operazioni non monetarie, ovvero quelle transazioni di investimento o finanziamento che avvengono senza l'impiego immediato di disponibilità liquide (es. la conversione di debiti in capitale, gli aumenti di capitale tramite apporti in natura, lo scambio di partecipazioni o la permuta di attività). Tali fattispecie non movimentano la cassa e, di conseguenza, non devono trovare spazio all'interno del prospetto scalare.

In conclusione, la bozza del nuovo OIC 10 promette di elevare gli standard della trasparenza informativa dei bilanci italiani. L'ampia platea delle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e i gruppi tenuti al consolidato dovranno farsi trovare pronti per l'applicazione di queste linee guida, destinate a ridefinire i contorni dell'analisi dei flussi di cassa aziendali.

Fonte: OIC 10 bozza in consultazione

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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