La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13993/2026, ha pronunciato il principio di diritto secondo cui il potere riconosciuto al curatore dall’art. 213 c. 2 D.Lgs. 14/2019 (CCII) di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati, inclusi quelli qualificabili come “rifiuti”.
Le disposizioni normative e giurisprudenziali che si occupano dell’annosa questione circa la legislazione pubblicistica relativa alla legittimazione passiva del curatore e la conseguente responsabilità personale dello stesso per la mancata esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nn. 3/2021 e 1/2026), non trascina la valutazione della legittimità di un atto endofallimentare di gestione dell'attivo patrimoniale - la rinuncia alla liquidazione di un bene non conveniente per la massa dei creditori - e, quindi, opera sul distinto piano privatistico (cfr. Consiglio di Stato n. 4383/2021 e 1763/2022).
Come noto, l’art. 213 c. 2 CCII contempla due distinte ipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore...
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Paolo Cagliari
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