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La Circolare INPS 14 maggio 2026 n. 55 ha fornito le indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 svantaggiati, cd. Bonus Giovani 2026, previsto dall’art. 2 del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), e per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.  

Modalità di domanda

Innanzitutto, è utile sottolineare che l’istituto conferma che l’esonero contributivo è compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che quindi non è necessaria alcuna autorizzazione della Commissione europea per la concessione dell’incentivo. Il bonus, infatti, è concesso nel rispetto del Reg. UE 651/2014 (cd. de minimis) e ne è consentita l’immediata fruizione.

L’effettivo utilizzo rimane, comunque, subordinato all’inoltro all’INPS della domanda di ammissione alle agevolazioni da effettuarsi con le consuete modalità, cioè utilizzando l’apposito modulo di istanza telematico reperibile sul sito dell’Istituto. In particolare, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”. A tal proposito, la Circolare n. 57/2026 indica che verranno aggiornati i moduli per la richiesta degli incentivi e rinvia a un messaggio che verrà pubblicato successivamente, in cui verrà data notizia della possibilità di presentare le istanze. La richiesta preventiva in parola è necessaria poiché all’INPS è affidato il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, raggiunto il quale l’istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Requisiti

Il Bonus Giovani 2026 spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato giovani di età inferiore a 35 anni che risultino soddisfare gli ulteriori requisiti comunitari previsti, che fanno riferimento ad alcune delle categorie di soggetto svantaggiato o soggetto molto svantaggiato(v. infra) previste dal citato Reg. UE 651/2014.

L’agevolazione consente l’esonero totale dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e spetta entro il limite del massimale mensile di importo pari a 500 euro; il suddetto limite è elevato a 650 euro se l’assunzione è effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 2 e 4 del DL 62/2026, la durata dell’incentivo è:

  • di 24 mesi se il giovane assunto è un soggettoprivo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenga alle categorie sopra citate, di cui alle lettere c, e, f e g della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2 del Reg. UE 651/2014.
  • di 12 mesi nell’ipotesi in cui il lavoratore appartenga alle categorie di cui alle lettere dalla a alla c e dalla e alla g della definizione di «lavoratore svantaggiato» del medesimo regolamento della Commissione europea.

Lavoratore svantaggiato: definizione comunitaria

Il punto 4 dell'art. 2 del citato Reg. UE 651/2014 considera «lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (v. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017);
  2. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (v. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017);
  4. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (v. Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 38 del 21 dicembre 2012);
  5. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (v. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 dicembre 2025, n. 3795);
  6. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile (v. Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 38 del 21 dicembre 2012).

Incremento occupazionale

Ulteriore condizione per agevolare l’assunzione è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale, nonché il non essere un’impresa in difficoltà (cfr. l’art. 2 pun. 18 Reg. UE 651/2014); il datore di lavoro, inoltre, non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cfr. l’art. 46 L. 234/2012, c.d. clausola Deggendorf).

Con riferimento all’incremento occupazionale, il calcolo va effettuato tenendo conto di quanto previsto dal Reg. UE 651/2014, in combinato disposto con l’art. 2 c. 6 DL 62/2026, nonché dell’art. 31 c. 1 lett. f D.Lgs. 150/2015.

In estrema sintesi, il calcolo va effettuato in unità lavorative per anno (ULA), confrontando la base occupazionale dei 12 mesi precedenti l’assunzione, con quella dei 12 mesi successivi (v. art. 2 pun. 32 e art. 33 par. 3 Reg. UE 651/2014); per la fruizione nel corso dei dodici mesi successivi all’assunzione, l’incremento deve realizzarsi mensilmente (art. 31 c. 1 lett. f D.Lgs. 150/2015 e art. 1 c. 5 DL 62/2026). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (v. art. 2 c. 6 DL 62/2026).

Le altre condizioni previste dal DL 62/2026 sono:

  • rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991 nella medesima unità produttiva;
  • il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore al salario giusto di cui all’art. 7 DL 62/2026;
  • pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 DL 48/2023 (convertito in L. 85/2023) e all'art. 14 DL 159/2025 (convertito in L. 198/2025). Tale adempimento, tuttavia, come confermano le Circolari INPS n. 55, 56 e 57 non è ancora obbligatorio, atteso che l’art. 14 c. 5 DL 159/2025 rinvia l’individuazione delle modalità operative della disposizione a un successivo decreto attuativo. Pertanto, l’onere di pubblicazione della disponibilità diverrà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato.

Inoltre, è previsto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Finestre temporali ed esclusioni

Gli esoneri contributivi si applicano, in presenza delle condizioni previste, alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a condizione che il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Tali ultimi rapporti di lavoro possono accedere, alle condizioni previste, all’esonero contributivo previsto dall’art. 4 DL 62/2026.

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2023.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Massimo Brisciani

- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & Partners

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