La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha apportato una serie di modifiche all’assetto della previdenza complementare, il cui scopo appare ormai chiaro: irrobustire nonché promuovere il secondo pilastro previdenziale, e al tempo stesso responsabilizzare il cittadino accompagnandolo nella costruzione di una posizione previdenziale individuale destinata ad affiancare la pensione pubblica.
Lavoratori: devoluzione del TFR e silenzio-assenso
Per perseguire tale obiettivo, la legge di bilancio 2026 ha introdotto una novità rilevante in materia di scelta di destinazione del TFR richiesta ai lavoratori di prima occupazione: a decorrere dal 1° luglio 2026, infatti, tali soggetti non disporranno più del termine semestrale per decidere dove devolvere il proprio trattamento di fine rapporto, bensì di soli 60 giorni, al termine dei quali la scelta ricadrà automaticamente in favore delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva di riferimento. Con questo obiettivo, il comma 204 della manovra rende l’adesione alla previdenza integrativa la regola, consentendo, in ogni caso, al lavoratore la facoltà di rinunciare esplicitamente all’iscrizione al fondo negoziale entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.
La novella interviene, peraltro, anche sul funzionamento del meccanismo di silenzio-assenso, prevedendo che, in caso di mancata manifestazione di volontà, l’iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrano dalla data di assunzione, e non più dal mese successivo alla scadenza del termine. Inoltre, sempre in ipotesi di adesione “silente”, il conferimento non si limita al solo TFR, ma si estende in via automatica alle contribuzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dalla contrattazione collettiva, ferma restando l’esclusione dell’obbligo contributivo a carico del solo lavoratore nei casi di retribuzione annua lorda inferiore al valore dell’assegno sociale. L’adesione tacita comporta inoltre la devoluzione fin dal primo giorno di assunzione del TFR. Per i lavoratori neoassunti dal 1° luglio 2026, non di prima assunzione, spetterà al datore di lavoro svolgere una funzione informativa sul fondo pensione aziendale, raccogliendo anche una specifica autodichiarazione (sulla falsariga di quella già predisposta il 24 aprile 2008 da Covip) rilasciata dal lavoratore in relazione alle sue scelte pregresse.
Datori di lavoro: nuove soglie per il Fondo di Tesoreria INPS
In linea con tale intervento in materia di silenzio-assenso, la Manovra incide altresì sul versante datoriale, ridefinendo, ai sensi del comma 203, i criteri di individuazione dei datori di lavoro privati tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. In particolare, si prevede il superamento del previgente meccanismo “cristallizzato” sul dato dimensionale riferito all’anno di avvio dell’attività (o, per i datori già istituiti, al 2006), introducendo un criterio dinamico fondato sulla verifica annuale della media dei lavoratori in forza. A decorrere dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, rientrano quindi nell’obbligo di versamento quei datori di lavoro che raggiungano o superino la soglia dimensionale nel corso degli anni successivi all’inizio dell’attività, con computo effettuato sulla base della media annuale dei dipendenti dell’anno solare precedente.
La disposizione prevede, tuttavia, un regime transitorio:
Ne deriva pertanto un progressivo ampliamento della platea dei datori obbligati alla devoluzione del TFR rimasto in azienda alla Tesoreria INPS. Per le sole aziende di neo-costituzione la soglia resterà sempre fissata a 50 addetti con onere di trasferire fin dalla data di costituzione il TFR lasciato in azienda.
Già da gennaio 2026, poi, si è innalzato il limite di deducibilità fiscale annua dei contributi ai fondi di previdenza complementare, che passa dal precedente importo di 5.164,57 a 5.300,00 euro. Pertanto, i lavoratori “nuovi iscritti” - vale a dire che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 - che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al tetto annuo di 5.300 euro potranno recuperare la quota non dedotta nel quinquennio nei venti anni successivi. Tale recupero sarà pari alla differenza tra 26.500 euro e quanto effettivamente versato nel primo quinquennio di adesione, con un incremento massimo deducibile di 2.650 euro e un limite complessivo annuo pari a 7.950 euro.
Sul piano delle prestazioni, il comma 201 amplia i margini di flessibilità in uscita, incrementando al 60% - in luogo del previgente 50% - la quota di montante erogabile in forma di capitale, ferma restando la corresponsione della parte residua in forma di rendita. È inoltre prevista la possibilità di ottenere l’intera prestazione in capitale qualora la rendita vitalizia, determinata su almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Accanto all’istituto di rendita vitalizia, vengono introdotte modalità di erogazione innovative, tra cui la rendita a durata definita, parametrata alla speranza di vita residua dell’aderente (come individuata sulla base delle tavole ISTAT), nonché forme di prelievo flessibile del montante e ipotesi di erogazione frazionata dello stesso, secondo criteri che dovranno essere coordinati con le istruzioni della COVIP.
Tali innovazioni affiancano una revisione dei regimi fiscali applicabili alle diverse tipologie di prestazione, disciplinata dai commi 201 e seguenti, con una più puntuale articolazione del trattamento impositivo in funzione della modalità di erogazione. In particolare, per le rendite a durata definita e per le forme di prelievo flessibile è prevista l’applicazione del medesimo regime fiscale delle prestazioni in capitale, con tassazione sostitutiva compresa tra il 15% e il 9%, in ragione dell’anzianità di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Per le prestazioni erogate in forma frazionata è invece introdotto uno specifico regime, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20%, riducibile fino al 15% in funzione della durata della partecipazione.
Portabilità
In tale quadro si inserisce anche un rafforzamento della portabilità delle posizioni individuali, in quanto viene meno il vincolo previsto in precedenza che subordinava il contributo datoriale alle condizioni dettate dalla contrattazione collettiva in caso di trasferimento ad altri fondi come quelli aperti. Con l’intervento operato con la Manovra 2026, il lavoratore può ora trasferire la propria posizione anche verso forme pensionistiche aperte o individuali/PIP, mantenendo, ove già previsti, i contributi a carico del datore di lavoro, oltre al conferimento del TFR, con un significativo ampliamento della libertà di scelta nella gestione della posizione previdenziale.
L’art. 11-bis DL 19/2026 ha differito al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza di questa nuova disciplina. La COVIP dovrà - entro le scadenze dettate dalla Manovra - adeguare le proprie istruzioni operative, consentendo così ai fondi pensione di aggiornare i propri statuti e regolamenti, nonché emanare un nuovo modello TFR2 aggiornato con le novità normative.
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Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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