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La fase transitoria: 3 euro ad articolo

Per evitare un impatto burocratico immediato e in attesa della piena operatività del nuovo sistema digitale europeo (EU Customs Data Hub), l'Unione Europea ha previsto una misura temporanea. Dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, sui pacchi di valore inferiore o uguale a 150 euro si applicherà un dazio doganale fisso pari a 3 euro per singolo articolo (Avviso AD 15 maggio 2026).

Questo dazio temporaneo colpirà tutte le vendite a distanza, indipendentemente dal tracciato doganale utilizzato (H1, H6 o H7) e dalla modalità di riscossione dell'IVA scelta (sia essa tramite lo sportello unico IOSS, regime speciale o IVA standard). ADM ha inoltre specificato che questo nuovo dazio doganale (classificato come tipo tributo A00) sarà a sua volta soggetto a IVA.

La tregua dei 3 euro durerà però solo due anni: a decorrere dal 1° luglio 2028, tutte le merci acquistate via e-commerce, senza alcuna distinzione di valore, saranno assoggettate all'aliquota di dazio normale.

Gli obiettivi della riforma

Secondo quanto illustrato dalle Dogane, la rimozione della franchigia e l'introduzione di questa tariffa transitoria rispondono a precise esigenze strategiche dell'Unione:

  • rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore;

  • contrastare i fenomeni fraudolenti (come la frequente sottovalutazione della merce per evitare i controlli);

  • garantire una concorrenza leale e un maggiore equilibrio competitivo per le imprese e gli operatori commerciali che operano all'interno del territorio dell'UE.

Cosa cambia dal punto di vista tecnico e doganale

L'introduzione delle nuove regole richiederà un adeguamento immediato da parte degli operatori del settore logistico e doganale. Tra le principali novità operative segnalate dall'Agenzia figurano:

  • l'integrazione delle misure nella tariffa doganale TARIC per i tracciati H1 e H7;

  • la necessità di adeguare o richiedere l'autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) per la gestione del dazio specifico;

  • l'eliminazione del codice di esenzione "C07" (finora utilizzato proprio per attestare la franchigia dei piccoli pacchi). Resteranno attivi i codici per i regimi IOSS (F48) e speciali (F49), mentre debutterà il nuovo codice F53 per le operazioni ad IVA ordinaria.

Infine, per incrementare l'efficacia delle analisi dei rischi, l'Agenzia segnala che a partire dal 1° novembre 2026 diventerà obbligatorio l'inserimento dei nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (Product Identifiers).

Le Dogane hanno concluso precisando che le istruzioni di dettaglio e le guide operative definitive verranno rilasciate non appena la Commissione Europea pubblicherà i regolamenti esecutivi e delegati attualmente in fase di approvazione. Nel frattempo, per i consumatori e i colossi dell'e-commerce extra-UE, il conto alla rovescia per la fine dell'era dello "shopping low-cost senza tasse" è ufficialmente iniziato.

Fonte: Avviso AD 15 maggio 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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