Il quadro normativo sui prezzi energetici si stabilizza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione (L. 79/2026) del Decreto Carburanti (DL 33/2026). Il testo, approvato senza stravolgimenti rispetto all'impianto originario, punta a disinnescare i rincari e a sostenere i settori produttivi più colpiti dalle oscillazioni dei mercati internazionali.
Stretta sui prezzi: sanzioni e monitoraggio quotidiano
Per neutralizzare possibili manovre speculative, la legge stabilisce un regime di trasparenza straordinario della durata di tre mesi (calcolati a partire dal 19 marzo scorso). I vincoli principali prevedono che:
le compagnie petrolifere e i fornitori della rete civile devono comunicare ogni giorno i listini consigliati ai distributori, pubblicandoli online e trasmettendoli al Garante dei prezzi e all'Antitrust. Chi viola l'obbligo rischia una multa pari allo 0,1% del fatturato giornaliero;
i gestori degli impianti non possono ritoccare al rialzo i prezzi comunicati nell'arco della stessa giornata.
Un canale di controllo speciale unisce il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle eseguiranno accertamenti mirati sulle anomalie di filiera; i report verranno inviati entro 48 ore all'Autorità Giudiziaria per verificare l'eventuale sussistenza del reato penale di manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.).
Accise: la mappa dei passaggi e delle aliquote
Il decreto ha rideterminato in prima battuta le accise per il periodo iniziale (19 marzo - 7 aprile), ma il calendario fiscale ha subito successive evoluzioni tramite decreti ministeriali.
Fino al 22 maggio 2026, le aliquote applicate ai carburanti sono così rimodulate:
benzina: 622,90 euro per 1.000 litri;
gasolio autotrazione: 472,90 euro per 1.000 litri;
GPL: 242,77 euro per 1.000 kg;
gas naturale per autotrazione: 0 euro per metro cubo.
Autotrasporto: bonus contro i rincari e costi mensili
Confermato il credito d'imposta per le aziende di trasporto merci (conto terzi e conto proprio) iscritte agli albi e registri di settore, incluse le realtà comunitarie abilitate.
L'agevolazione copre l'incremento di spesa del gasolio registrato a marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al valore di riferimento del mese di febbraio dello stesso anno.
Le regole del credito d'imposta autotrasporto:
tetto di spesa: 100 milioni di euro complessivi per il 2026;
utilizzo: solo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 (senza i limiti ordinari di compensazione);
fisco: è esentasse (non incide su IRES/IRPEF e IRAP) ed è cumulabile con altri incentivi, purché non si superi il costo totale del carburante.
Inoltre, per tutelare la categoria dalle oscillazioni di mercato, fino al 30 giugno 2026 l'aggiornamento dei valori indicativi dei costi di esercizio (per la sola parte legata al gasolio) avverrà su base mensile e non più periodica.
Comparto pesca: credito d'imposta al 20%
Anche le imprese ittiche beneficiano di un aiuto specifico sotto forma di credito d'imposta, volto a compensare l'acquisto di benzina e gasolio per le imbarcazioni.
misura: Il bonus è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, calcolata sulle fatture al netto dell'IVA;
fondi e scadenze: Lo stanziamento è di 10 milioni di euro. Il credito andrà usato in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
trattamento fiscale: Identico a quello dei trasporti (esclusione dalla base imponibile e cumulabilità nel limite del costo sostenuto).
I dettagli procedurali, la documentazione necessaria e i meccanismi di revoca per entrambi i crediti d'imposta sono affidati ai decreti attuativi dei ministeri competenti.
Fonte: DL 33/2026 conv. in L. 79/2026 (GU 16 maggio 2026 n. 112)
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La Scheda ha lo scopo di introdurre all'argomento delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Gli istituti sono stati interessati da diversi e recenti interventi normativi.
Piero Bellante
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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