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I soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel 2025, applicavano il regime ordinario o semplificato, ma, nel 2026, rispettando i requisiti di accesso, transitano nel regime forfetario, devono osservare alcune disposizioni in sede di redazione della dichiarazione dei redditi (REDDITI PF 2026) che stiamo per redigere.

Requisiti di accesso

Si ricorda che, l’art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014, ha introdotto il regime forfetario destinato a piccoli contribuenti, prevedendo che, possono usufruire del regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dall’art. 1 c. 54 L. 197/2022). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva (Circ. AE 4 aprile 2016 n. 10/E).

Aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.

Per i primi cinque anni di attività, se sono rispettate determinate condizioni, sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 5%. Trascorsi i cinque anni o in caso di mancato rispetto delle condizioni, l'imposta è pari al 15%.

Il passaggio al regime forfetario

In considerazione delle peculiarità delle regole di determinazione del reddito forfetario, appare doveroso evidenziare alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali tali regole trovano applicazione e i periodi precedenti o successivi, con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie.

Il coordinamento si rende necessario, in particolare, per i redditi di impresa, in considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti positivi (principio di cassa con applicazione di coefficienti che rappresentano i costi e le spese di esercizio), adottato dal regime in esame, rispetto al criterio di imputazione previsto dalle disposizioni ordinarie (principio di competenza), al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime.

Nello specifico, la citata circolare n. 10/E/2016 chiarisce che, le quote residue di componenti positivi di reddito, la cui tassazione è stata rinviata in attuazione delle regole fissate dal TUIR, devono essere utilizzate interamente nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario. Tale disposizione si applica, altresì, anche ai fini della determinazione del valore della produzione.

I componenti positivi sono, ad esempio, quelli realizzati a titolo di plusvalenza che, a norma dell’art. 86 TUIR, il contribuente può decidere di imputare nell’esercizio stesso in cui sono realizzate, in base a quanto previsto dal c. 4 della stessa norma, o in quote costanti in detto esercizio e nei quattro successivi, nonché i proventi in denaro e in natura di cui al c. 3 lett. b), del successivo art. 88 del TUIR, che sono imputabili nel medesimo modo previsto per le plusvalenze.

In pratica, qualora nel periodo d’imposta 2025 si rilevano quote residue di plusvalenze o sopravvenienze attive generate nei precedenti esercizi, nel passaggio al regime forfetario nel 2026, devono essere interamente portate a tassazione nel 2025.

Tra i componenti negativi che rilevano nel periodo transitorio, rientrano, a titolo di esempio, le spese di manutenzione, di cui all’art. 102 c. 6 TUIR. Tali spese, per la parte che eccede il 5% del valore dei beni ammortizzabili, sono utilizzabili nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 esercizi successivi. 

L’eccedenza di queste quote residue di spese di manutenzione, devono concorrere alla formazione del reddito nel periodo d’imposta precedente a quello di accesso al regime forfetario.

Ne consegue che, l’imprenditore in regime semplificato nel 2025, con presenza in contabilità di quote residue di spese di manutenzione e riparazione pari a euro 1.500, qualora, avendone i requisiti, decide di transitare nel 2026 nel regime forfetario, l’importo di euro 1.500 deve essere portato in deduzione dal reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2025.

Nel modello REDDITI PF 2026, i quadri interessati sono RF e RG. In pratica, occorre compilare il rigo RF7, per esporre le quote di plusvalenze e sopravvenienze attive di esercizi precedenti il 2025, e, tra le variazioni in diminuzione, il rigo RF55, codice 6, per esporre l’eccedenza delle spese di manutenzione dei periodi d’imposta precedenti detto anno. Detti componenti si allocano nel quadro RG, nei righi RG6 e RG7, per quelli positivi, e nel rigo RG22, codice 31, per quelli negativi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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