Con la risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041 denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – art. 1 c. 448 L. 199/2025” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite Mod. F24.
In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei Mod. F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal Provv. AE 16 febbraio 2026 n. 56564, pena lo scarto del Mod. F24.
Si ricorda che gli investimenti devono essere effettuati nella ZES Unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per l’anno 2026, il credito d’imposta è commisurato agli investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili, invece, i progetti d’investimento il cui costo complessivo sia d’importo inferiore a 200.000 euro.
Gli operatori economici interessati al contributo, devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (“comunicazione originaria”) dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.
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