Fatti
La vicenda trae origine da un provvedimento con cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio a seguito dell’opposizione proposta da una società straniera titolare di un marchio anteriore recante il medesimo elemento distintivo. Secondo l’UIBM, infatti, la somiglianza tra i segni avrebbe determinato un rischio di confusione e di associazione per il pubblico.
Investita dell’impugnazione, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM accoglieva il ricorso e riformava la decisione dell’UIBM, valorizzando un dato di fatto ritenuto decisivo: la prolungata e pacifica coesistenza, protrattasi per decenni, di due famiglie di marchi accomunate dall’utilizzo del medesimo acronimo.
Contro tale decisione la società straniera proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 136-terdecies D.Lgs. 30/2005.
La decisione della Cassazione
Con la sentenza n. 12772/2026, la Corte di Cassazione riprende e sviluppa il principio elaborato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Budweiser del 22/9...
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Rebecca Gamber
- Dottoressa in Economia e studentessa di GiurisprudenzaRosella Staropoli
- Dottoressa in Giurisprudenza per l’Economia e l’ImpresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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