L'Agenzia delle Entrate, con Provv. AE 14 maggio 2026 n. 143075, promuove l'adempimento spontaneo per i contribuenti che hanno riscontrato anomalie nella registrazione degli aiuti di Stato e de minimis nei registri RNA, SIAN e SIPA.
Blocco dei registri RNA, SIAN e SIPA
Molti contribuenti hanno indicato nelle proprie dichiarazioni dati non coerenti con la disciplina agevolativa. Questo ha impedito all'Agenzia di procedere all'iscrizione massiva degli aiuti nei registri di riferimento:
RNA: Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
SIPA: Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
Poiché per gli aiuti fiscali automatici l'obbligo di registrazione scatta nell'esercizio successivo alla dichiarazione, l'Agenzia interviene ora per permettere ai soggetti coinvolti di sanare la propria posizione.
Come avvengono le comunicazioni
L'Agenzia delle Entrate invierà gli avvisi direttamente al domicilio digitale (PEC) del contribuente. In ogni caso, i documenti e i dettagli sulle anomalie saranno consultabili all'interno dell'area riservata del portale ufficiale, precisamente nel "Cassetto fiscale" sotto la sezione "L'Agenzia scrive".
Ogni comunicazione conterrà il codice fiscale, il protocollo telematico della dichiarazione 2022 e le istruzioni dettagliate su come regolarizzare l'errore.
Le procedure per la regolarizzazione
Il provvedimento specifica diverse modalità di intervento a seconda della gravità dell'errore:
utilizzo errato del codice 999: se è stato usato il codice residuale per aiuti già presenti in tabella, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con il codice corretto;
errori nei dati anagrafici o tecnici: in caso di errori nei campi come "Codice attività ATECO", "Settore", "Dimensione impresa" o "Tipologia costi", è necessaria una dichiarazione integrativa;
aiuti illegittimi: qualora l'anomalia non sia un semplice errore di compilazione, il contribuente deve restituire l'aiuto fruito indebitamente, maggiorato degli interessi.
Sanzioni ridotte e ravvedimento operoso
I contribuenti che decidono di regolarizzare la propria posizione a seguito di queste segnalazioni possono beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 D.Lgs. 472/97 (ravvedimento operoso).
È importante notare che, per queste violazioni, si applica la normativa sulle sanzioni nella formulazione precedente alle modifiche del D.Lgs. 87/2024. Una volta effettuata la correzione, gli aiuti saranno regolarmente iscritti nei registri nazionali nell'esercizio finanziario successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa.
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