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L’acconto del 20% sul singolo bene: la differenza con Transizione 5.0

Nel nuovo iperammortamento la comunicazione di conferma dell’investimento assume un ruolo centrale. Infatti, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la conferma indicando la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessario al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La differenza rispetto alla Transizione 5.0 è netta in quanto in quel regime era sufficiente documentare il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del valore complessivo della domanda, distinguendo soltanto tra beni degli elenchi agevolabili e beni destinati all’autoconsumo energetico. Viceversa, nell’iperammortamento 2026, l’acconto deve essere riferito a ciascun singolo bene, anche in caso di presentazione di un progetto combinato con un’unica comunicazione preventiva. Questa scelta è coerente con la possibilità, riconosciuta dal Decreto, di comunicare l’ultimazione del progetto in modo distinto per i diversi beni, senza che l’agevolazione sia necessariamente ancorata a un unico progetto complessivo.

Immodificabilità dei beni e variabilità degli importi

Un ulteriore elemento di rigidità riguarda la coerenza tra le comunicazioni. I beni indicati nella comunicazione preventiva non possono essere sostituiti con beni diversi nella fase di conferma, né in quella di completamento. È, tuttavia, ammessa una riduzione degli importi rispetto a quelli inizialmente comunicati, con conseguente adeguamento del valore del 20% da versare. Questa asimmetria (beni bloccati, importi riducibili) impone di pianificare con cura la comunicazione preventiva, individuando con precisione i beni che intendono acquisire prima di avviare la procedura. Per i beni in locazione finanziaria, il requisito dell’acconto del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto al fornitore, fermo restando l’obbligo di trasmettere la comunicazione di conferma.

La struttura produttiva come unità di riferimento

Ogni progetto di investimento deve essere riferito a una struttura produttiva già identificata. Il Decreto la definisce come un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Le comunicazioni preventive devono essere trasmesse per ciascuna struttura produttiva e devono contenere, fin dalla fase iniziale, la data prevista di interconnessione dei beni 4.0 e quella di entrata in funzione degli impianti per le rinnovabili, oltre ai dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento.

Completamento dell’investimento e fine lavori: due concetti distinti

Il Decreto introduce una distinzione rilevante tra il completamento degli investimenti in beni strumentali e la fine lavori degli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Per i macchinari e i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole dell’art. 109 c. 1 e 2 TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli impianti FER destinati all’autoconsumo, rileva invece la data di fine lavori, intesa come l’installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto, in conformità con il progetto autorizzato. Si tratta di una nozione più ampia, che include anche le opere di connessione alla rete elettrica.

L’Allegato 1: quanto può essere grande l’impianto rinnovabile

L’Allegato 1 al Decreto pone un vincolo fondamentale: l’impianto di produzione di energia rinnovabile non può essere sovradimensionato rispetto ai reali consumi dello stabilimento. In concreto, la produzione attesa dall’impianto non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, misurato sulla base dei consumi effettivi dell’anno precedente.

Ai fini di questo calcolo, il fabbisogno energetico non comprende solo l’energia elettrica prelevata dalla rete, ma anche i consumi termici (gas, gasolio, GPL, pellet, ecc.) che vengono convertiti in kWh elettrici equivalenti tramite appositi coefficienti tabellati dal Decreto. Questa conversione permette di tenere conto dell’intero profilo energetico dell’impresa e di consentire, a chi oggi consuma combustibili fossili per i propri processi, di dimensionare un impianto elettrico rinnovabile che copra anche la futura elettrificazione di tali consumi.

Il Decreto prevede, inoltre, un ulteriore meccanismo di contenimento: la quota di consumi termici convertiti che può essere sommata al fabbisogno elettrico non può mai eccedere il valore dell’energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete. In questo modo si evita che un’impresa con consumi prevalentemente termici possa installare un impianto elettrico di dimensioni eccessive. Per gli impianti destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è invece commisurato al solo fabbisogno di calore di processo.

I limiti di costo ammissibile e gli accumuli

Oltre al dimensionamento, l’Allegato 1 fissa anche un tetto al costo dell’investimento che può beneficiare della maggiorazione. Per ciascuna tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, geotermico, idraulico, biomassa) il Decreto indica un costo massimo ammissibile espresso in euro per ogni kW di potenza installata. Questo valore diminuisce al crescere della taglia dell’impianto: ad esempio, un piccolo impianto fotovoltaico fino a 20 kWp ha un costo massimo riconosciuto di 1.420 €/kWp, mentre per un impianto di grande dimensione (oltre 1.000 kWp) il limite scende a 840 €/kWp. L’eventuale spesa eccedente questi parametri resta a carico dell’impresa senza poter beneficiare dell’agevolazione.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo (batterie), il Decreto li ammette all’agevolazione soltanto se abbinati a un nuovo impianto di generazione rinnovabile. Il loro valore agevolabile non può superare un multiplo del valore dell’impianto di produzione cui sono collegati: ad esempio, per un impianto fotovoltaico di piccola taglia, l’investimento in batterie può arrivare fino al doppio del valore dell’impianto stesso, mentre per taglie maggiori il rapporto si riduce progressivamente.

Limiti analoghi sono previsti per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di calore, biomassa, solare termico), anch’essi differenziati per tecnologia e taglia dell’impianto.

Osservazioni

L’insieme dei vincoli (procedurali e tecnici) sopra illustrati richiede alle imprese una pianificazione integrata dell’investimento fin dalla fase iniziale. La scelta dei beni nella comunicazione preventiva è irreversibile; l’acconto del 20% deve essere calcolato e versato per ciascun bene; la perizia asseverata deve includere il calcolo del fabbisogno energetico e la verifica dei limiti di costo dell’Allegato 1. Un punto critico resta la determinazione dei consumi storici per le imprese di nuova costituzione, su cui il Decreto non fornisce indicazioni e sul quale è lecito attendersi chiarimenti ministeriali.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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