La questione della responsabilità del professionista a titolo di concorso nelle violazioni tributarie commesse dal cliente è stata oggetto di un nuovo intervento della Suprema Corte. Con l’ordinanza n. 5635/2026 è stata, infatti, esaminata la legittimità delle sanzioni irrogate a un commercialista ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 472/97, per avere concorso nelle violazioni fiscali commesse da una società cliente. Se l'ordinanza n. 5635/2026 stringe le maglie sulla responsabilità del consulente, la sentenza n. 13910 del 13 maggio 2026, in tema di responsabilità del professionista nei confronti del cliente, chiarisce che ciò non comporta un corrispondente alleggerimento per il contribuente, ma in quest'ultimo caso la vicenda riguardava l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti. Nel dettaglio, con la sentenza di ieri, la Corte di Cassazione ha ribadito che il contribuente resta responsabile per l'utilizzo di crediti fiscali inesistenti, non potendo scaricare l'intera colpa sul professionista incaricato.
Il concorso del professionista nell’illecito tributario dopo la Cass. 5635/2026
La vicenda trae origine dalla contestazione di sanzioni formulata nei confronti del professionista che, in qualità di tenutario delle scritture contabili e consulente fiscale della società, aveva provveduto alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali predisposte dal contribuente, apponendo il codice “1” nel riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica.
Le dichiarazioni presentavano evidenti difformità rispetto alle risultanze contabili dell’impresa, consistenti, in particolare, nell’indebita deduzione di costi privi di adeguata documentazione giustificativa e nella deduzione di spese per carburante in misura eccedente rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Le Commissioni di merito avevano accolto le doglianze del professionista, escludendo la configurabilità del concorso ex art. 9 D.Lgs. 472/97 sul presupposto che il commercialista non avesse materialmente predisposto le dichiarazioni fiscali e che difettasse, altresì, un interesse personale o un vantaggio economico direttamente collegato alle violazioni commesse dalla società contribuente. In tale prospettiva, i giudici tributari avevano ritenuto non applicabile l’istituto del concorso “esterno” nelle violazioni tributarie.
La Corte di Cassazione ha, al contrario, riformato la decisione di merito, dando continuità al proprio orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 20697/2024; Cass. 21092/2024, Cass. 33994/2024 e Cass. 33996/2024). In tal modo, i Giudici di legittimità mostrano di aderire all’indirizzo interpretativo più rigoroso, ribadendo che l’art. 7 D.Lgs. 472/97, che prevede l’esclusiva riferibilità della sanzione amministrativa alla persona giuridica, trova applicazione soltanto nei confronti delle “figure esterne” all’ente, vale a dire amministratori, dipendenti e rappresentanti della società, e non anche nei confronti dei professionisti esterni incaricati dell’assistenza fiscale o contabile.
Secondo la Suprema Corte, la previsione contenuta nell’art. 7 non ha comportato l’abrogazione dell’istituto del concorso di persone nella violazione tributaria disciplinato dall’art. 9 del medesimo decreto, il quale continua a trovare applicazione ogniqualvolta un soggetto fornisca un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell’illecito fiscale. Tale disposizione, infatti, recepisce i principi generali elaborati in materia penalistica, estendendo la responsabilità non solo all’autore materiale della violazione, ma anche a tutti coloro che abbiano apportato un contributo materiale o psicologico alla commissione dell’illecito tributario.
La responsabilità concorsuale presuppone, pertanto, la sussistenza di un contributo causalmente efficiente alla realizzazione della violazione, nonché la consapevolezza del collegamento finalistico tra la propria condotta e l’illecito posto in essere dal contribuente. In questa prospettiva, il concorso può configurarsi anche in presenza di attività meramente agevolatrici, purché il soggetto agente sia consapevole dell’irregolarità fiscale e della funzione di supporto svolta rispetto alla realizzazione dell’illecito. Deve, inoltre, escludersi la necessità di dimostrare il conseguimento, da parte del professionista, di un vantaggio economico ulteriore rispetto al compenso professionale, non costituendo tale elemento un requisito della fattispecie concorsuale, ma soltanto un possibile indice sintomatico della partecipazione all’illecito (Cass. 7948/2025).
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 472/1997 è configurabile anche in capo al commercialista per violazioni tributarie riferibili alla società cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando il professionista, pur senza porre in essere la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolare la consumazione della violazione tributaria. Tale ipotesi può ravvisarsi anche nel caso dell’incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali non materialmente redatte dallo stesso, atteso che la posizione professionale di consulente tributario, specie ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l’obbligo di verificare la conformità del contenuto delle dichiarazioni rispetto alle risultanze contabili della società cliente e alla normativa vigente, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata”.
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare particolarmente significativo, poiché estende la configurabilità del concorso anche all’ipotesi della mera trasmissione telematica di dichiarazioni non predisposte dal professionista, ove questi sia altresì incaricato della tenuta della contabilità. In tale prospettiva, il commercialista è gravato di un obbligo di verifica circa la coerenza tra dati dichiarativi, risultanze contabili e disciplina fiscale applicabile, secondo il parametro di diligenza qualificata ex art. 1176, c. 2, c.c.
Osservazioni
La pronuncia ha suscitato diffuse perplessità negli ambienti professionali, soprattutto con riguardo al rischio di una progressiva assimilazione della responsabilità del consulente a forme di responsabilità oggettiva.
Resta, tuttavia, da verificare quale sarà l’effettiva portata applicativa dell’arresto in esame, atteso che il caso deciso dalla Corte era caratterizzato da irregolarità particolarmente evidenti e reiterate nel tempo. Sarebbe, pertanto, eccessivo estendere automaticamente tali principi a fattispecie connotate da profili interpretativi controversi o da valutazioni fiscali non univoche.
Fonte: Cass. 5636/2026
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