La Rottamazione-quinquies offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i debiti affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Questa misura agevolativa consente di estinguere le pendenze versando esclusivamente il capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica, beneficiando del totale abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Quali debiti rientrano nell'agevolazione
L'ambito applicativo della misura riguarda specifiche tipologie di carichi:
imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni annuali (Agenzia delle Entrate);
contributi previdenziali INPS, a eccezione di quelli derivanti da accertamento;
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate dalle Prefetture (in questo caso l'agevolazione si applica solo a interessi e aggio);
carichi di precedenti rottamazioni (1, 2, 3 o "Saldo e stralcio") rimasti insoluti;
Rottamazione-quater: sono inclusi i debiti per i quali i benefici sono decaduti entro il 30 settembre 2025.
Cosa succede dopo la domanda di adesione
Una volta presentata l'istanza, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una "Comunicazione delle somme dovute" entro il 30 giugno 2026. Questo documento conterrà l'esito della richiesta, l'importo complessivo da pagare e i moduli precompilati.
Dalla presentazione della domanda, l'Agente della riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e sospenderà quelle già in corso (salvo rari casi), garantendo inoltre il rilascio del DURC.
Scadenze e modalità di pagamento
Il contribuente può scegliere di pagare in un'unica soluzione o attraverso un piano rateale:
unica soluzione o prima rata: la scadenza è fissata al 31 luglio 2026;
piano rateale: sono previste fino a 54 rate totali. Le rate successive alla terza (da gennaio 2027) avranno scadenze bimestrali e saranno gravate da un interesse annuo del 3% dal 1° agosto 2026;
importo minimo: ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.
Attenzione alla decadenza dai benefici
Le regole per mantenere l'agevolazione sono rigorose. La Rottamazione-quinquies diventa inefficace se:
viene omesso o pagato in modo insufficiente il versamento dell'unica rata (31 luglio 2026);
non vengono pagate due rate, anche non consecutive;
viene omesso il pagamento dell'ultima rata del piano.
In caso di decadenza, i versamenti effettuati saranno considerati solo come acconti sul debito totale e riprenderanno immediatamente le procedure di recupero coattivo.
Fonte: FAQ ADeR 7 maggio 2026
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