Con la sentenza n. 5610/2026, la Corte di Cassazione torna a confrontarsi con alcuni dei temi più delicati dell’arbitrato societario ossia, i limiti dell’impugnazione del lodo, gli effetti dello scioglimento della società sulla capacità processuale dell’ente e le modalità attraverso cui può essere fatta valere la decadenza degli arbitri per tardività della decisione.
La Corte ribadisce con particolare nettezza che l’impugnazione del lodo non può trasformarsi in uno strumento per ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, riaffermando la funzione dell’arbitrato quale sede autonoma e tendenzialmente definitiva di risoluzione delle liti.
I fatti di causa
La pronuncia trae origine da una controversia che, nella sua struttura, appare paradigmatica: un’azione di responsabilità promossa da una società nei confronti degli amministratori di una partecipata, accusati di gravi irregolarità gestionali e di aver determinato consistenti ammanchi patrimoniali. Nel caso di specie, una S.r.l., socia di maggioranza di un’altra società di capitali, aveva attivato un procedimento arbitrale volto ad accertare la responsabilità degli amministratori di quest’ultima, sia di diritto che di fatto. Il collegio arbit...
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