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L'INAIL, con la Circolare 7 maggio 2026 n. 18, ha recepito le nuove misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

Stabilite dalla deliberazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025 e recentemente attuate dal DI 1° aprile 2026, le nuove tariffe hanno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Soggetti interessati

Le nuove tariffe contributive si applicano a:

  • lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali dedite alla coltivazione, silvicoltura e allevamento;
  • lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Restano esclusi dalla tutela INAIL i dirigenti, i quadri e gli impiegati (iscritti all'ENPAIA), oltre agli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Nuove aliquote

Per il calcolo del contributo a carico dei datori di lavoro per i relativi dipendenti, si applica un'aliquota fissa alla retribuzione imponibile, differenziata in base alla zona geografica. La revisione assorbe le precedenti addizionali in un'unica misura.

Territorio Aliquota
Zone ordinarie (non svantaggiate) 8,5000%
Zone svantaggiate 2,7200%
Zone particolarmente svantaggiate (ex montane) 2,1250%

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il contributo è stabilito in una quota capitaria annua per ogni unità attiva facente parte del nucleo.

Territorio Quota Capitaria Annua
Zone ordinarie (normali) 650,00 euro
Territori montani e zone svantaggiate 450,12 euro

Fonte: Circ. INAIL 7 maggio 2026 n. 18

Allegato 1

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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