Premessa
Con la sentenza Cass. pen. 16218/2026 la Corte torna ad affrontare uno dei temi più delicati e sistematicamente problematici del diritto penale dell’impresa: la sorte dell’illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001 in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La decisione assume particolare rilievo poiché aderisce espressamente all’orientamento avviato dalla Cass. pen. 13 febbraio 2024 n. 25648, riconoscendo che l’estinzione civilistica della società determina nello stesso modo l’estinzione dell’illecito 231, configurandosi una situazione assimilabile alla morte dell’imputato.
La questione, come noto, si colloca all’incrocio tra diritto penale, diritto processuale penale e diritto societario. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina espressamente, agli artt. 28-33, le vicende modificative dell’ente – trasformazione, fusione, scissione e cessione – ma non contempla espressamente l’ipotesi della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. In tal senso, la lacuna normativa ha generato, negli anni, un contrasto interpretativo.
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