Il 6 maggio 2026, la Commissione UE ha pubblicato in consultazione, fino al 3 giugno 2026, la bozza di atto delegato relativo agli standard di sostenibilità semplificati (Revised ESRS) e la bozza di atto delegato sullo standard di sostenibilità volontario. Pubblicate anche alcune FAQ sul "value chain cap", meccanismo di protezione inserito nella Direttiva Omnibus I.
L'iniziativa si inserisce nel pacchetto di semplificazione "Omnibus I", entrato in vigore il 18 marzo 2026, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese senza compromettere gli obiettivi del Green Deal europeo.
I pilastri della riforma: meno burocrazia, più efficacia
Il nuovo framework, basato sulla consulenza tecnica di EFRAG, punta a una drastica razionalizzazione delle informazioni richieste. Tra le principali novità figurano:
taglio netto dei dati: una riduzione del 61% dei datapoints obbligatori rispetto alla versione del 2023;
priorità al quantitativo: gli standard privilegeranno ora i dati quantitativi rispetto ai testi narrativi, facilitando la comparabilità tra le imprese;
materialità semplificata: introduzione di una guida basata su principi chiari per garantire che le aziende riportino solo informazioni materiali (rilevanti), evitando sprechi di risorse nei processi di valutazione;
flessibilità operativa: nuove opzioni per la definizione dei confini di rendicontazione (approccio di controllo finanziario o operativo per le emissioni GHG) e misure di phase-in (fase di introduzione graduale) per sostanze chimiche e incidenti sui diritti umani.
Impatto economico: risparmi per miliardi
Le stime fornite dall'analisi costi-benefici sono imponenti. Per le imprese soggette all'obbligo, i risparmi sui costi di rendicontazione sono stimati mediamente al 34% rispetto alla base di riferimento. Considerando gli effetti sull'intera catena del valore, i risparmi cumulativi nel periodo 2027-2031 potrebbero raggiungere i 4,7 miliardi di euro.
Tempistiche e applicazione
Le nuove disposizioni della Commissione Europea diventeranno obbligatorie a partire dall'anno finanziario 2027. Tuttavia, per consentire alle imprese di beneficiare immediatamente dello snellimento, è prevista la facoltà di applicare i nuovi standard su base volontaria già per l'anno finanziario 2026.
La Commissione ha sottolineato che, nonostante i tagli ai dati, il sistema rimane coerente con la normativa sui servizi finanziari e l'interoperabilità con gli standard globali di sostenibilità.
Ominibus I: le FAQ sul value chain cap
La Commissione UE ha anche pubblicato alcune FAQ sul "value chain cap", un meccanismo di protezione inserito nella Direttiva Omnibus I. L'obiettivo è limitare l'effetto a cascata (trickle-down effect) delle richieste di dati sulla sostenibilità che le grandi aziende, soggette alla CSRD, rivolgono ai propri fornitori più piccoli. Attraverso uno standard volontario, viene stabilito un tetto massimo alle informazioni che possono essere legalmente pretese dalle imprese con meno di 1000 dipendenti.
Le aziende soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hanno l'obbligo di rendicontare i rischi e gli impatti di sostenibilità lungo tutta la loro catena del valore. Questo processo genera spesso un onere eccessivo per i fornitori, specialmente quelli di dimensioni ridotte, costretti a rispondere a incessanti richieste di dati. Per arginare questo fenomeno, la Direttiva Omnibus I ha introdotto il cosiddetto "value chain cap".
In cosa consiste il "Cap"?
Il limite stabilito proibisce alle grandi aziende di esigere dai partner della catena del valore con 1000 dipendenti o meno informazioni che eccedano quanto previsto dallo standard di rendicontazione volontaria adottato dalla Commissione. Questo tetto si applica esclusivamente alle richieste effettuate per adempiere agli obblighi CSRD e non riguarda altri tipi di scambi informativi.
Lo standard volontario si articola in due moduli principali:
modulo base: progettato per le micro-imprese;
modulo completo: costruito sopra il modulo base, per realtà più strutturate.
All'interno di questi moduli, le informazioni sono classificate in quattro categorie: "necessarie", "necessarie se applicabili", "volontarie" e "considerazioni settoriali". Il "cap" legale include solo le informazioni contrassegnate come "necessarie".
Protezioni speciali e diritti delle imprese
Il sistema prevede una flessibilità basata sulla proporzionalità:
micro-imprese (fino a 10 dipendenti): godono di una protezione extra, poiché alcune informazioni "necessarie" per le aziende più grandi sono per loro considerate puramente "volontarie";
diritto di rifiuto: se una grande azienda richiede dati che superano il limite del "cap", deve dichiararlo esplicitamente e informare il fornitore che quest'ultimo ha il diritto statutario di rifiutarsi di fornire tali informazioni aggiuntive.
Principio di necessità
La Commissione UE sottolinea che le aziende soggette alla CSRD non dovrebbero richiedere automaticamente il massimo delle informazioni consentite dal "cap". Al contrario, esse sono tenute a richiedere solo quanto strettamente necessario per la propria rendicontazione, cercando, ove possibile, di sollecitare meno dati di quelli previsti dallo standard volontario. Infine, viene ribadito che l'uso dello standard rimane interamente volontario per le PMI: la sua esistenza serve a proteggerle dalle pretese eccessive, non a obbligarle a rendicontare se non lo desiderano.
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