La distinzione avallata dalle Sezioni Unite e recepita dal legislatore
La differenza tra le due tipologie (i.e. “inesistente” e “non spettante”) comporta un diverso trattamento sanzionatorio e un differente regime decadenziale riguardante la potestà accertativa dell’Amministrazione finanziaria:
Tale distinzione ha trovato l’avallo delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 34419/2023 hanno messo in evidenza la “normale connotazione fraudolenta della condotta” di chi si avvale di un credito inesistente, attraverso il “simulacro di presupposti su cui si fonda la pretesa”. La nozione accolta dalle Sezioni Unite è stata recepita dal legislatore in occasione della recente riforma fiscale (art. 2 D.Lgs. 87/2024) con la modifica dell’art. 13 D.Lgs. 471/97 a tenore del quale “si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g- quinquies) ...
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