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L’INAIL, con Circ. 29 aprile 2026 n. 17, fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutelaa nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

Certificazione medica e conclusione della prognosi

La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’INAIL da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico:

  • attesa lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo;
  • invia le certificazioni mediche successive alla prima. In tal caso, il Modello 1SS propone le opzioni:
    • primo;
    • continuativo;
    • definitivo;
    • riammissione in temporanea.

Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati:

  • la diagnosi;
  • la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo;
  • l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi

Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica c.d. “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’INAIL rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale.

Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate:

  • l’ultimo dei certificati pervenuti all’INAIL, ovvero
  • il c.d. “definitivo” se redatto.

Qualora non pervenga all’INAIL il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Istituto provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Ripresa anticipata del lavoro

Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Fonte: Circ. INAIL 29 aprile 2026 n. 17

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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