Con la sentenza n. 9260/2026 pubblicata il 13 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti del collegamento societario e ne delimita gli effetti sul piano fiscale. I rapporti familiari tra soci non bastano, da soli, a dimostrare l’influenza notevole richiesta dall’art. 2359 c. 3 c.c., né a fondare l’esistenza di un gruppo societario. Sul piano tributario, la neutralità delle movimentazioni infragruppo resta confinata al regime del consolidato fiscale.
I fatti di causa e la decisione della Corte
La sentenza n. 9260/2026 della Cassazione trae origine da un accertamento fiscale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione rilevanti somme versate ad una società da parte di altre due società formalmente distinte, ma riconducibili a soggetti legati da vincoli familiari.
In assenza di documentazione idonea a giustificare tali flussi, l’Ufficio li aveva qualificati come componenti positivi di reddito, mentre, la contribuente li aveva iscritti come finanziamenti infragruppo. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva parzialmente rigettato dalla Commissione tributaria provinciale che riteneva legittima la ripresa a tassazione, evidenziando l’assenza di un effettivo collegamento societario tra le e...
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