La stagione dichiarativa 2026 porta con sé una novità di rilievo per chiunque abbia investito in start-up innovative. Le istruzioni al Modello REDDITI PF 2026, aggiornate al 13 aprile 2026, recepiscono le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e definiscono le nuove regole operative per la detrazione IRPEF in regime de minimis, che passa al 65% per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.
Si tratta di un intervento significativo, che rafforza in modo apprezzabile il vantaggio fiscale per chi sceglie di sostenere l'ecosistema dell'innovazione con capitali propri, ma che richiede al contempo una lettura attenta sotto il profilo procedurale, soprattutto con riguardo alla gestione dell'eccedenza non detraibile per incapienza.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della novità è opportuno ricordare brevemente l'architettura complessiva degli incentivi fiscali per le start-up innovative, disegnata in origine dall'art. 29 DL 179/2012, e successive modificazioni. Il legislatore ha previsto, nel tempo, due distinti regimi agevolativi per gli investitori in start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese: un regime ordinario, con detrazioni IRPEF fisse al 30%, e un regime in de minimis, soggetto alle soglie massime di aiuto previste dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, ma con aliquote di detrazione più elevate. Con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il regime de minimis ha subito una revisione sostanziale.
L'aliquota di detrazione applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata elevata al 65%, superando in modo netto il precedente livello del 50% che si applicava in specifiche ipotesi. La misura è chiaramente orientata a incentivare l'afflusso di capitali privati verso le imprese innovative, in un contesto in cui il mercato del venture capital italiano, pur in crescita, rimane strutturalmente sottodimensionato rispetto alle principali economie europee.
La detrazione al 65%: ambito applicativo e condizioni
La detrazione IRPEF al 65% si applica alle somme investite dal contribuente, sia direttamente nel capitale di una start-up innovativa, sia indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Il beneficio compete per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e si inserisce nel perimetro del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea, che fissa il massimale triennale di aiuti pubblici ricevibili da una singola impresa.
È proprio questo inquadramento a imporre alla start-up beneficiaria il rilascio di un'attestazione in merito al rispetto del massimale de minimis applicabile, documento che l'investitore deve conservare ed esibire in caso di controllo.
Dal punto di vista soggettivo, possono fruire della detrazione le persone fisiche che effettuano l'investimento al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. Sono pertanto esclusi gli imprenditori individuali che investono nell'ambito della propria attività d'impresa, per i quali rimane applicabile la deduzione dal reddito d'impresa prevista in favore dei soggetti IRES. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni: il venir meno di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le imposte non versate, maggiorate di interessi.
Il Modello REDDITI PF 2026: le novità nella compilazione
Sotto il profilo dichiarativo, le istruzioni al Modello REDDITI PF 2026 introducono alcune modifiche operative rispetto alla campagna precedente. La detrazione deve essere indicata nel quadro RP, nella sezione dedicata agli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta.
Le nuove istruzioni distinguono con maggiore precisione le diverse aliquote applicabili in funzione dell'anno di effettuazione dell'investimento, rendendo necessario un raccordo puntuale tra la documentazione in possesso del contribuente e il periodo di riferimento dell'investimento stesso. La novità di maggiore impatto pratico riguarda tuttavia la gestione dell'eccedenza di detrazione non utilizzabile nell'anno per incapienza dell'imposta.
Accade frequentemente, nella pratica professionale, che l'IRPEF lorda del contribuente sia inferiore all'importo della detrazione spettante: in questi casi, la parte di detrazione che eccede l'imposta non può essere portata in detrazione nell'anno e si pone il problema del suo riutilizzo negli anni successivi. Le istruzioni al Modello REDDITI PF 2026 prevedono al riguardo nuove modalità operative: l'eccedenza non detraibile viene convertita in credito d'imposta, riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
Credito d'imposta per incapienza: il meccanismo applicativo
Il meccanismo di conversione dell'eccedenza in credito d'imposta merita un approfondimento, in quanto rappresenta una delle aree di maggiore complessità nella compilazione del Modello.
In primo luogo, occorre determinare l'importo massimo della detrazione fruibile nell'anno, calcolato applicando l'aliquota del 65% all'investimento effettuato, nel rispetto del limite massimo di investimento agevolabile.
Laddove tale importo ecceda l'IRPEF lorda del periodo, ridotta delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle fiscalmente prioritarie, la parte eccedente non è persa, ma si trasforma in un credito utilizzabile negli anni successivi. Nella pratica, questo comporta che il professionista debba monitorare con attenzione la posizione del cliente per più annualità, evitando di trascurare la corretta indicazione del credito residuo nelle dichiarazioni degli anni a venire. Le istruzioni 2026 forniscono indicazioni specifiche su come riportare nel quadro RN e nella sezione dei crediti d'imposta il valore dell'eccedenza maturata, distinguendo tra il credito generatosi in anni precedenti e quello di nuova formazione nell'anno d'imposta 2025.
Un aspetto che merita attenzione è il coordinamento tra il regime de minimis al 65% e il regime ordinario al 30%. I due regimi non sono alternativi in assoluto, ma la scelta di applicare quello de minimis richiede la sussistenza di specifici presupposti a carico della start-up investita, la quale deve attestare di non superare il plafond di aiuti di Stato ricevibili nel triennio mobile. In mancanza di questa attestazione, o laddove il plafond risulti già saturato da altri benefici ricevuti dalla start-up, l'investitore non potrà applicare l'aliquota del 65% e dovrà ricorrere al regime ordinario. Questa articolazione impone al commercialista una verifica preventiva sullo status della start-up partecipata, che deve necessariamente precedere la compilazione della dichiarazione. Non è sufficiente verificare che la società sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese: occorre anche acquisire dall'impresa l'attestazione relativa al de minimis, verificarne la correttezza sostanziale e conservarla agli atti. Si tratta di un passaggio spesso sottovalutato nella pratica, ma che in sede di accertamento può risultare dirimente ai fini del mantenimento del beneficio.
L'innalzamento della detrazione al 65% in regime de minimis rappresenta un segnale positivo sul piano della politica fiscale a favore dell'innovazione, in linea con l'obiettivo di rendere il sistema degli incentivi per le start-up innovative più competitivo rispetto ai principali benchmark europei. La Spagna, la Francia e il Regno Unito offrono da anni incentivi fiscali all'investimento in imprese innovative con aliquote e massimali strutturalmente più generosi di quelli italiani; il recente intervento normativo va nella direzione giusta, pur rimanendo condizionato dai vincoli del regime de minimis. Per i professionisti che assistono investitori in start-up innovative, la stagione dichiarativa 2026 richiede un'attenzione rinnovata su tre fronti: la corretta qualificazione del regime applicabile (de minimis o ordinario), la gestione delle eccedenze pregresse da riportare come credito d'imposta, e la verifica della documentazione necessaria a supporto della detrazione.
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Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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