L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto al giudice di ottenere, nei confronti del debitore contribuente e della moglie e figlio di quest’ultimo, la revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale in cui il contribuente aveva ha fatto confluire alcuni beni immobili, nonché la revocatoria di un atto di alienazione di altro immobile. Nonostante la contestazione dei convenuti, i giudici di merito (primo e di secondo grado) accoglievano la richiesta del Fisco.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione eccependo che la decisione impugnata aveva confermato la revocatoria di un atto di disposizione che però era stato posto in essere in adempimento delle obbligazioni assunte con la separazione e senza la previa richiesta di revoca del relativo accordo (di separazione) poi omologato. In altri termini, il titolo dell'effetto traslativo, secondo i ricorrenti, era nella separazione, e dunque andava domandata la revocatoria di quest'ultima. Inoltre, secondo i ricorrenti, non basta la semplice relazione di parentela a fare presumere lo stato soggettivo, ma occorre valutare la situazione in concreto: il figlio che vive all’estero non poteva sapere dei debiti del padre verso il Fisco.
Ebbene, ai fini di una corretta disamina della decisione del giudicante, occorre esaminare alcune questioni.
La revocatoria
Il Leg...
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