Il contesto: la riforma del 2023 e la nuova sistematica dei vizi
Per comprendere la portata del problema è necessario muovere dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023, che ha modificato in profondità lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), inserendo gli articoli 7-bis e 7-ter. Tale intervento ha segnato una svolta nella sistematizzazione dei vizi degli atti tributari, distinguendo con nettezza le due categorie di invalidità che in precedenza convivevano in modo disorganico nel sistema fiscale italiano.
L'art. 7-bis ha ricondotto alla categoria dell'annullabilità tutti i vizi dell'atto non espressamente qualificati come cause di nullità, mentre l'art. 7-ter ha circoscritto la nullità ai soli casi espressamente previsti da disposizioni normative entrate in vigore successivamente al 18 gennaio 2024. La conseguenza pratica di tale architettura normativa è stata di primaria importanza: tutte le previsioni di nullità contenute in norme anteriori a quella data sono state, di fatto, degradate ad annullabilità. Ciò significa che il contribuente non poteva invocare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la caducazione dell'atto per violazione di quelle disposizioni, ma doveva eccepirne il vizio tempestivamente nel proprio ricorso.
Il Testo Unico adempimenti e accertamento: una compilazione senza coordinamento
Il nuovo Testo Unico, nella sua relazione illustrativa, ha dichiarato di perseguire finalità prevalentemente compilative, limitandosi a trasfondere le disposizioni vigenti senza modificarne la formulazione, salvo interventi meramente formali o di coordinamento. Questa scelta, comprensibile nell'ottica del riordino sistematico, ha però generato un effetto collaterale dirompente: il Testo Unico ripropone numerose disposizioni antecedenti al 2024 che prevedono espressamente cause di nullità degli atti impositivi, senza adeguarle al nuovo quadro dello Statuto del contribuente.
Gli articoli del decreto legislativo in esame contemplano, a pena di nullità, una serie articolata di vizi degli atti accertativi. L'art. 262, comma 3, che riprende l'art. 42 DPR 600/73, stabilisce che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione richieste, ovvero se non è allegata la documentazione richiamata in motivazione. L'art. 286, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di IVA (riproducendo l'art. 56 DPR 633/1972), sancisce la nullità degli avvisi di rettifica privi degli elementi probatori e degli avvisi di accertamento induttivo privi dell'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e delle ragioni dell'accertamento, nonché degli avvisi emessi senza indicazione delle ragioni di pericolo per la riscossione. L'art. 293, comma 4, in materia di accertamento integrativo o modificativo in aumento, prevede a pena di nullità l'indicazione dei nuovi elementi e degli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio. Analoghe previsioni di nullità figurano agli artt. 299, 309 e 310, in materia rispettivamente di avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni e di accertamento e liquidazione d'ufficio in materia successoria.
Il nodo interpretativo: il Testo Unico è "nuovo"?
Il problema centrale ruota attorno a una domanda apparentemente semplice ma dai risvolti assai complessi: il nuovo Testo Unico va considerato come un atto normativo nuovo oppure come una mera ricognizione e consolidazione di norme preesistenti? La risposta incide direttamente sulla qualificazione delle cause di nullità in esso riprodotte.
Se si accoglie la prima tesi — il Testo Unico è un decreto legislativo formalmente nuovo, emanato su delega legislativa e idoneo ad abrogare e sostituire le disposizioni previgenti — allora tutte le previsioni di nullità in esso contenute rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 7-ter dello Statuto, in quanto introdotte da una normativa successiva al 18 gennaio 2024. Ne conseguirebbe un significativo e probabilmente involontario ampliamento delle cause di nullità rilevabili d'ufficio, con una netta regressione rispetto agli obiettivi della riforma del 2023.
Se invece si abbraccia la seconda tesi — quella ritenuta più verosimile dalla dottrina e riconducibile alla funzione meramente ricognitiva e sistematica dell'intervento — il Testo Unico non può essere considerato una fonte innovativa del diritto, e le ipotesi di nullità riproposte devono essere lette alla luce del nuovo assetto dello Statuto come mere annullabilità. In questa prospettiva, la riproposizione delle clausole di nullità sarebbe frutto di un mancato coordinamento formale con gli artt. 7-bis e 7-ter, piuttosto che di una consapevole scelta normativa.
Le singole ipotesi di nullità: analisi delle disposizioni chiave
La motivazione dell'atto e l'allegazione del provvedimento richiamato rappresentano il nucleo più ricorrente delle cause di nullità nel Testo Unico. Sia per le imposte dirette (art. 262), sia per l'IVA (art. 286, comma 5), sia per l'imposta di registro (art. 299), sia per le successioni (artt. 309 e 310), il testo del decreto sancisce che l'accertamento è nullo quando la motivazione non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto, oppure quando l'atto richiama un provvedimento non conosciuto né ricevuto dal contribuente senza allegarlo ovvero senza riprodurne il contenuto essenziale. Si tratta di una garanzia fondamentale di difesa del contribuente, che consente di conoscere le ragioni per cui l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'accertamento e di articolare una contestazione efficace.
La sottoscrizione e gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento sono parimenti sanzionati con la nullità dall'art. 262, comma 3. L'avviso deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario delegato, l'indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicate, delle imposte liquidate al lordo e al netto di detrazioni, ritenute e crediti d'imposta, nonché la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. L'assenza anche di uno solo di tali elementi determina la nullità radicale dell'atto.
L'accertamento integrativo merita un'attenzione specifica. L'art. 293, comma 4, prevede che, fino alla scadenza dei termini di decadenza, le rettifiche e gli accertamenti possano essere integrati o modificati in aumento mediante notificazione di nuovi avvisi, ma solo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio. Si tratta di un presidio essenziale contro accertamenti reiterativi e abusivi, che garantisce la non modificabilità dell'accertamento originario in assenza di una genuina novità conoscitiva.
La nullità per difformità dall'interpello sui nuovi investimenti (art. 142) rappresenta invece una causa di invalidità di diversa natura: essa attiene non ai profili formali dell'atto, bensì al rispetto da parte dell'Amministrazione del vincolo derivante dalla risposta resa al contribuente. Gli atti impositivi o sanzionatori che si discostano dalla risposta all'interpello in materia di nuovi investimenti sono nulli, a garanzia dell'affidamento del contribuente sulle indicazioni ricevute.
Le ricadute processuali: nullità rilevabile d'ufficio vs. annullabilità su eccezione
La distinzione tra nullità e annullabilità non è un mero tecnicismo. Sul piano processuale, la nullità è tendenzialmente rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che il contribuente debba proporla con un motivo specifico di ricorso. L'annullabilità, al contrario, richiede l'eccezione di parte nel ricorso introduttivo, con il rischio che il vizio si consolidi ove non tempestivamente eccepito.
Se il Testo Unico venisse interpretato come fonte normativa nuova, con la conseguente piena applicabilità dell'art. 7-ter dello Statuto alle cause di nullità in esso riprodotte, si perverrebbe al paradosso di un'estensione dell'area della nullità proprio nel momento in cui la riforma del 2023 aveva inteso ridurla. Il contribuente potrebbe invocare in ogni momento la nullità dell'atto per violazione di disposizioni che, nell'originaria sistemazione post-riforma, avrebbero dovuto produrre solo annullabilità.
Peraltro, anche qualificando le fattispecie come annullabilità, la protezione del contribuente non ne risulterebbe azzerata: il vizio resterebbe deducibile nel ricorso, con l'obbligo per il giudice di pronunciarsi. La differenza sostanziale riguarda la rilevabilità d'ufficio e la possibilità di far emergere il vizio nei gradi successivi anche in assenza di una previa deduzione, il che ha ricadute particolarmente rilevanti nel contenzioso di secondo grado e in Cassazione.
Un'occasione mancata e le prospettive de iure condendo
Il Testo Unico, per sua stessa natura, avrebbe dovuto garantire coerenza sistematica e, soprattutto, certezza del diritto. La riproduzione acritica del dato normativo previgente — senza sostituire le previsioni di nullità con ipotesi di annullabilità in linea con il nuovo assetto degli artt. 7-bis e 7-ter — rischia di riaprire questioni che la riforma del 2023 sembrava aver definitivamente risolto. Non sarebbe stato difficile, neppure nell'ambito di un intervento dichiaratamente compilativo, adeguare la formulazione delle disposizioni riprodotte per allinearle al nuovo quadro sistematico.
Prevedibilmente, si andrà verso una correzione dell’attuale formulazione.
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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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