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I recenti indirizzi interpretativi dei giudici delle leggi:

  • con l’ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024, la Suprema Corte si è espressa per la prima volta in merito alla possibilità per i lavoratori impatriati di ottenere il rimborso delle maggiori ritenute subite, pur in assenza di una espressa richiesta scritta al datore di lavoro, ovvero dell’indicazione nella propria dichiarazione del reddito tassabile in misura agevolata. Secondo la Corte di cassazione, il diritto al rimborso deve essere riconosciuto sulla base della sola verifica dei requisiti previsti dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015, a prescindere dall’adempimento di qualsiasi obbligo di carattere formale. Ciò in antitesi a quanto chiarito dalla prassi AE (Circ. 17/E/2017 e Circ. 30/E/2020) sulla base della quale l’accesso al regime di favore, trattandosi di regime opzionale, sarebbe precluso a quei soggetti che non hanno né formulato alcuna richiesta scritta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio né ne hanno dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti;
  • con l’ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. ‘impatriati’…«devono essere riconosciuti ai lavoratori che provino di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti ed abbiano presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell’agevolazione, oppure abbiano presentato istanza di rimborso….richiesta che può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi ed indipendentemente dall’appartenenza dei lavoratori all’Unione Europea»;
  • con l’ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha aggiunto che «L’assenza di un divieto di rimborso…consente di affermare che la scadenza del termine stabilito dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo all’opzione di cui all’art. 16 cit. non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta a nulla rilevando che in precedenza abbia presentato una dichiarazione integrativa tardiva».

Il caso giurisprudenziale

L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso richiesto da una contribuente mediante dichiarazioni integrative di crediti IRPEF relativi agli anni di imposta 2016 e 2017 e derivanti dall’opzione espressa per l’accesso al “regime impatriati” (art. 16 D.Lgs. 147/2015). L’Ufficio, pur ammettendo la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio da parte della contribuente, non lo riconosceva per la carenza di un presupposto formale dal momento che, trattandosi di un regime opzionale, era da ritenersi preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria, così come effettuato dalla contribuente. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte nella sopracitata ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello ribadendo il contenuto della circolare n. 33/E del 2020 nella parte in cui ha chiarito che l'agevolazione in parola, se non richiesta al datore di lavoro, «deve essere esposta necessariamente nella dichiarazione fiscale, da presentarsi nel termine ordinario o, al massimo, nei 90 giorni successivi alla scadenza (c.d. correttiva nei termini).

“Via libera” all’integrativa o al rimborso

Nel rigettare l’appello proposto dalla parte pubblica, i giudici territoriali hanno confermato il diritto della contribuente di accedere al regime di favore per due ordini di ragioni ovvero perché:

  • le circolari non producono effetti normativi in capo al contribuente, ma soprattutto la norma non menziona come requisito per accedere al regime la presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi;
  • una volta accertata in capo alla contribuente la sussistenza dei presupposti soggettivi per godere dell'agevolazione, non può escludersi che la relativa istanza possa avvenire con modalità diverse - comprese le dichiarazioni integrative- da quelle indicate dalla citata circolare che non sono né tassative (in base al principio generale in tema di indebito oggettivo) né tali da introdurre nuovi termini di decadenza.

Fonte: CGT II Lombardia 14 aprile 2026 n. 794

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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