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Il nuovo Testo Unico adempimenti e accertamento semplifica le regole sullo scomputo delle perdite pregresse in fase di accertamento: il contribuente può ora richiedere che le perdite non ancora utilizzate siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati entro i termini del ricorso.

Tale facoltà si estende con precisione ai regimi di gruppo, permettendo alla consolidante di utilizzare le perdite del consolidato contro le rettifiche delle singole società, e si integra nelle procedure di accertamento con adesione. È inoltre previsto un automatismo per cui l'Amministrazione Finanziaria, nel rilevare una maggiore imposta, deve scomputare d'ufficio le perdite riportabili ai sensi del TUIR, riducendo contestualmente lo stock di perdite utilizzabili per il futuro e permettendo così di bilanciare i nuovi debiti d'imposta con i crediti latenti degli esercizi precedenti.

Parallelamente, il sistema fiscale si sposta verso una logica premiale legata agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che evolvono da semplici parametri statistici a veri indicatori del livello di trasparenza del contribuente. 

Lo scomputo delle perdite fiscali in fase di accertamento

Relativamente alla gestione delle perdite fiscali durante le rettifiche dell'Amministrazione Finanziaria, il nuovo Testo Unico adempimenti e accertamento stabilisce che il contribuente ha la facoltà di chiedere, entro il termine per la presentazione del ricorso, che le perdite pregresse non ancora utilizzate siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.

La procedura è stata ulteriormente perfezionata per i regimi di gruppo:

  • consolidato nazionale: la società consolidante può presentare istanza affinché le perdite di periodo del consolidato, non utilizzate, siano scomputate dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche sulle società consolidate;
  • accertamento con adesione: in questa fase, l'istanza per lo scomputo deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione. L'ufficio provvederà quindi a emettere l'atto di definizione scomputando le perdite dal maggior reddito imponibile;
  • meccanismo automatico: qualora l'amministrazione finanziaria scomputi d'ufficio le perdite dai maggiori imponibili, essa deve contestualmente ridurre l'importo delle perdite riportabili nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Secondo l'articolo 243, qualora l'ufficio rilevi una maggiore imposta, deve comunque tenere conto delle perdite pregresse riportabili. L’amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 TUIR, scomputandole direttamente dal maggior imponibile emerso. Questo meccanismo permette di compensare i debiti d'imposta derivanti da errori o omissioni con i crediti d'imposta "latenti" rappresentati dalle perdite maturate in esercizi precedenti.

Il nuovo ruolo degli ISA

Al centro del nuovo Testo Unico troviamo anche gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), disciplinati dall’articolo 49. Non si tratta più di semplici strumenti statistici per stimare i ricavi, ma di veri e propri "passaporti di affidabilità" che determinano il livello di trasparenza fiscale di una partita IVA.

L'obiettivo dichiarato è favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi fiscali attraverso un sistema di premialità proporzionale. Più alto è il punteggio ottenuto (su una scala da 1 a 10), maggiori sono i vantaggi per il contribuente, che può spaziare dall'esclusione di alcuni tipi di accertamento alla riduzione dei termini per il controllo.

Strategie di controllo e analisi del rischio

Il Fisco non utilizza gli ISA solo per premiare, ma anche per orientare i propri controlli. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza definiscono strategie di controllo selettive basate proprio sull'analisi del rischio derivante dai bassi punteggi ISA.

L’incrocio dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e nell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari permette di individuare anomalie tra lo stile di vita (o il volume d'affari) e i punteggi di affidabilità dichiarati. In questo contesto, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA è considerata una violazione "di non lieve entità", che può portare alla decadenza dai benefici del concordato preventivo e all'avvio di controlli analitici.

Certificazione tributaria e visto di conformità

Per massimizzare la tutela, il legislatore incoraggia l'intervento dei professionisti. I revisori contabili e i consulenti del lavoro con esperienza quinquennale possono rilasciare la certificazione tributaria (c.d. bollino blu). Questa certificazione può essere emessa solo se il professionista ha già rilasciato il visto di conformità e l'asseverazione dei dati ISA, garantendo al Fisco l'esatta applicazione delle norme sostanziali. Il sistema di certificazione del rischio fiscale crea uno scudo protettivo per l'azienda, riducendo ulteriormente le probabilità di subire ispezioni invasive e garantendo una gestione delle perdite fiscali sempre in linea con i dettami normativi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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