In occasione dell’audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati tenutasi il 14 aprile 2026, il CNDCEC ha presentato le proprie osservazioni sui disegni di legge AC 2577 e AC 1778, riguardanti la riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sugli enti cooperativi.
Il nodo degli elenchi e il ruolo degli Ordini
Il punto centrale delle critiche riguarda la proposta contenuta nell'art. 3 del DDL 2577, che attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy il potere di gestire un nuovo elenco di commissari e membri dei comitati di sorveglianza. Secondo i commercialisti, la creazione di ulteriori sotto-elenchi rischia di generare confusione e un inutile appesantimento burocratico per i professionisti, i quali devono già sostenere costi e obblighi formativi per le discipline vigenti sulla crisi d'impresa.
La proposta alternativa avanzata dal Consiglio Nazionale suggerisce di affidare la formazione e l'aggiornamento di tali elenchi direttamente agli Ordini professionali. In questo schema, gli Ordini verificherebbero i requisiti specialistici e trasferirebbero i nominativi al Ministero, occupandosi anche di segnalare eventuali provvedimenti disciplinari o la perdita dei requisiti di legge.
Requisiti per commissari e comitati di sorveglianza
Il CNDCEC ha inoltre sollecitato una definizione più rigorosa dei requisiti di professionalità:
commissari straordinari: possesso di specifica competenza nelle ristrutturazioni aziendali e un'esperienza almeno quinquennale nella gestione delle crisi;
comitati di sorveglianza: fissazione di requisiti di onorabilità e indipendenza analoghi a quelli richiesti per i collegi sindacali delle società quotate;
nomine: introduzione di criteri che garantiscano trasparenza, equa distribuzione degli incarichi e un'effettiva rotazione.
Vigilanza sulle cooperative e sostenibilità
Per quanto riguarda il comparto cooperativo, i commercialisti condividono l'obiettivo di modernizzare i sistemi di controllo per contrastare il fenomeno delle "cooperative spurie". Apprezzata l'integrazione dei criteri ESG e degli assetti organizzativi previsti dall'art. 2086 del codice civile all'interno della funzione di vigilanza.
Tuttavia, anche in questo ambito emerge una criticità legata all'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi. Il CNDCEC ritiene che l'accesso a tale sezione debba essere riservato prioritariamente a chi già possiede competenze tecniche specifiche in economia d'azienda e rendicontazione di sostenibilità, suggerendo di esentare gli iscritti al registro dei revisori legali dall'obbligo di frequentare ulteriori corsi abilitanti, in un'ottica di semplificazione amministrativa.
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