Nel caso oggetto dell'Ordinanza 30 marzo 2026 n. 7973 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato discriminatorio il licenziamento intimato da un istituto di credito ad un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto.
La Corte distrettuale aveva, quindi, condannato l’istituto di credito a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in alternativa, a pagargli il risarcimento del danno nella misura di 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, disponendo, altresì, la corresponsione di una somma (oltre accessori) a titolo di risarcimento del danno morale.
Secondo i giudici di merito, il lavoratore versava in una condizione di inabilità già in epoca anteriore al riconoscimento della invalidità e le malattie conteggiate ai fini del comporto - maturato prima dell’accertamento dell’invalidità da parte dell’INPS – erano effettivamente riferibili alla successiva e accerta condizione di disabilità.
Avverso tale pronuncia ricorreva in cassazione la banca, a cui resisteva il lavoratore con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ...
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Marcella de Trizio
- Avvocato - Studio ArlatiGhislandiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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