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Impugnare correttamente la “pala” (così è comunemente chiamata la racchetta da padel) può essere fastidioso: stai attento all'uso del pollice, che si dovrebbe congiungere sul dito medio per tenere saldamente la racchetta; prendi il maestro, ma alla fine quello che serve è l'esperienza.

Sono cose che richiedono tempo, sforzo, sacrificio. Cosa volete che sia una malattia comune a confronto?

Il Tribunale di Rovigo, con la Sentenza 14 gennaio 2026 n. 13, ha esaminato il caso di una lavoratrice dedita allo sport-mania degli ultimi anni che, nonostante la sua malattia (la frattura del pollice della mano sinistra), sorpresa al di fuori delle fasce di reperibilità, è divenuta oggetto di un licenziamento disciplinare. Secondo il magistrato di prime cure il provvedimento risultava sproporzionato e, nel rigettare la richiesta di reintegra, condannava la società ad un risarcimento di ben 18 mensilità.

Il caso ci consente di fare il punto rispetto ad una tematica più generale: la presenza di comportamenti extralavorativi durante la malattia e la loro compatibilità con la stessa.

Il caso del Tribunale di Rovigo

Torniamo al gennaio 2024. Una lavoratrice dipendente viene avvistata mentre, durante un periodo di convalescenza (malattia debitamente certificata: rottura pollice mano sinistra) si cimentava nel padel al di fuori delle fasce di reperibilità.

Da lì la classica procedura: contestazione disciplinare del contegno dichiarato lesivo del vincolo fiduciario e conseguente recesso.

L’istruttoria del caso “de quo” ha evidenziato dei passaggi chiave:

  • come anticipato, l’attività sportiva si è sviluppata al di fuori delle fasce di reperibilità;
  • l'attività non aveva inciso negativamente sul decorso della patologia né aveva determinato un prolungamento dei tempi di recupero;
  • l’attività in sé non risultava contraria a prescrizioni mediche in relazione all’evento morboso in trattazione. In effetti le indicazioni mediche ricevute dalla dipendente concernevano solo l’astensione dal sollevamento di pesi, non dallo svolgimento di generica attività fisica.

Giurisprudenza rilevante

Il caso di specie si colloca in un filone giurisprudenziale non nuovo alla magistratura.

Basti pensare alla sentenza Cass. 22712/2024, nella quale si è esaminato il caso di un lavoratore addetto al controllo accessi ai varchi dell'area binari, oggetto anch’egli di un licenziamento per giusta causa. Tale lavoratore sarebbe stato colpevole di aver praticato allenamenti sportivi durante la convalescenza post-operatoria, condotta ritenuta incompatibile con lo stato di inidoneità e tale da impedire o ritardare la guarigione. La Corte di appello, nell’accogliere la domanda di nullità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, basava la propria decisione sulla documentazione medica che attestava la compatibilità delle attività sportive con il processo di guarigione del dipendente (non alterato né ritardato). La Corte di Cassazione ha confermato questa valutazione, sottolineando l’importanza di considerare il contesto specifico e la reale gravità della condotta addebitata al lavoratore.

Il fulcro è pressoché questo: lo svolgimento di attività (inclusa quella lavorativa) durante la malattia non è di per sé stesso motivo di recesso ma vanno valutate le circostanze del caso ovvero se quel contegno (lavoristico o sportivo) pregiudichi o ritardi la guarigione clinica.

In tal senso anche Cass. Ord. 23852/2024, a merito della quale lo sportivo di turno (calciatore in questo caso) si è visto confermare la legittimità del recesso dato che “l’accertamento in ordine alla sussistenza o meno dell'inadempienza idonea a legittimare il licenziamento, sia essa la fraudolenta simulazione della malattia ovvero l'idoneità della diversa attività contestata a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, si risolve in un giudizio di fatto, che dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, come tale riservato al giudice del merito, con i consueti limiti di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. n. 24812/2016, n. 21667/2017; cfr. anche Cass. n. 107/2024)”.

Il Tribunale di Rovigo ha dunque vita semplice. In effetti l’ordinanza del tribunale rodigino recita “Le considerazioni espresse inducono a ritenere che, nel caso di specie, la Società abbia posto in essere una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. Infatti, alla luce degli elementi “attenuanti” appena esposti, la condotta attuata dalla lavoratrice non appare idonea a determinare l’immediata ed irreparabile frattura del rapporto fiduciario sino ad allora sussistente con la datrice di lavoro, sicché la società convenuta, in luogo del licenziamento senza preavviso, avrebbe potuto e devoluto applicare una sanzione conservativa”.

Arriviamo dunque all’epilogo: 18 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi, e rivalutazione dal saldo al dovuto.

Vedete che esercitarsi nel cd. “remate per 3” non fa male?

Fonte: Tribunale di Rovigo 14 gennaio 2026 n. 13

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Paolo Patrizio

- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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