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Quesito

Un socio di una società in nome collettivo, a seguito di gravi contrasti con gli altri partecipanti, intende recedere per giusta causa dal contratto sociale. Il suo timore principale riguarda la permanenza della responsabilità illimitata per le obbligazioni della società, soprattutto nell’ipotesi in cui gli amministratori non provvedano tempestivamente alla pubblicazione del recesso nel registro delle imprese. Si chiede, pertanto, quale sia il comportamento più prudente da adottare per rendere il recesso opponibile ai terzi e tutelarsi, per quanto possibile, sul piano civilistico.

Risposta

Nell’ambito delle società di persone, ed in particolare della società in nome collettivo, il recesso per giusta causa si colloca all’interno di un sistema normativo che, pur riconoscendo al socio un potere unilaterale di scioglimento del vincolo partecipativo, subordina la piena efficacia della vicenda nei confronti dei terzi al rispetto di specifici adempimenti pubblicitari.

Il fondamento normativo del recesso è rinvenibile nell’art. 2285 c.c., che legittima il socio a sciogliere il rapporto sociale quando ricorra una giusta causa. Sotto il profilo strutturale, si tratta di un atto unilaterale recettizio, che produce effetti nei rapporti interni dal momento in cui la relativa dichiarazione giunge a conoscenza degli altri soci. Tale impostazione è costantemente ribadita anche in giurisprudenza, la quale sottolinea come il perfezionamento del recesso prescinda da qualsiasi accettazione da parte degli altri partecipanti, essendo sufficiente la comunicazione dell’atto.

E’ chiaro ciononostante che il momento genetico del recesso deve essere tenuto distinto rispetto alla sua rilevanza verso l’esterno.

Ed è proprio su questo secondo piano che intervengono gli artt. 2290 e 2300 c.c., i quali delineano il regime di opponibilità ai terzi. In particolare, l’articolo 2290 stabilisce che lo scioglimento del rapporto sociale non è opponibile ai terzi se non è portato a loro conoscenza con mezzi idonei, mentre l’articolo 2300 impone l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo, tra le quali rientra anche la fuoriuscita del socio. Il coordinamento tra tali disposizioni conduce a ritenere che la pubblicità legale rappresenti il passaggio imprescindibile per delimitare la responsabilità del socio uscente.

La permanenza della responsabilità trova il proprio fondamento nell’art. 2291 c.c., che sancisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.

In assenza di opponibilità del recesso, il terzo può continuare a fare affidamento sulla compagine risultante dal registro delle imprese, con la conseguenza che il socio receduto rischia di essere chiamato a rispondere anche per obbligazioni sorte successivamente alla cessazione del rapporto sul piano interno.

Alla luce di tale assetto, il comportamento del socio deve essere orientato a presidiare il delicato intervallo temporale tra efficacia interna e opponibilità esterna del recesso. In primo luogo, è necessario che la dichiarazione di recesso sia redatta in forma completa e puntuale, con indicazione della giusta causa, e sia indirizzata a tutti gli altri soci, utilizzando strumenti idonei a garantire la prova della ricezione, in coerenza con la natura recettizia dell’atto.

In secondo luogo, il socio receduto deve attivarsi affinché venga adempiuto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, diffidando formalmente gli amministratori a provvedere nel termine previsto dall’art. 2300 c.c.. Tale iniziativa assume rilievo non solo operativo, ma anche probatorio, in quanto consente di documentare l’eventuale inerzia degli amministratori.

Sotto questo profilo, si inserisce il tema, particolarmente dibattuto, della possibilità di ottenere l’iscrizione del recesso in assenza della collaborazione degli amministratori. Sul punto, la prassi notarile ha fornito un’apertura significativa. La massima n. 30 del Comitato notarile della Regione Campania ha infatti ritenuto ammissibile la pubblicità della dichiarazione di recesso resa dal socio, anche in via unilaterale, distinguendo tale adempimento dalla successiva e distinta modifica dei patti sociali. In questa prospettiva, la pubblicità della dichiarazione consentirebbe quantomeno di rendere conoscibile ai terzi l’evento del recesso, pur in assenza dell’adeguamento formale dell’atto costitutivo.

Tuttavia, sul versante giurisprudenziale, si registra un orientamento altalenante. Infatti se da una parte alcuna giurisprudenza riconosce la possibilità di iscrivere la notizia di recesso per giusta causa nel registro imprese su istanza del socio, altre sentenze escludono la possibilità di procedere all’iscrizione d’ufficio del recesso per giusta causa, evidenziando come il conservatore del registro delle imprese non sia titolare di poteri valutativi in ordine alla sussistenza della giusta causa né alla ritualità della comunicazione del recesso.

Il contrasto tra l’apertura notarile e l’approccio più restrittivo della giurisprudenza induce a ritenere che, sul piano della prudenza operativa, il socio receduto non possa fare affidamento esclusivo sulla possibilità di una pubblicità unilaterale. Piuttosto, egli deve strutturare la propria condotta secondo una sequenza che tenga conto di entrambi i livelli.

La soluzione

In concreto, dopo aver validamente comunicato il recesso e diffidato gli amministratori, il socio potrà valutare il ricorso allo strumento notarile per dare evidenza alla propria dichiarazione; ma, in presenza di inerzia o di contestazioni, la soluzione più solida resta quella dell’accertamento giudiziale, volto a ottenere una pronuncia che attesti la legittimità del recesso per giusta causa e consenta, sulla base di tale titolo, l’iscrizione nel registro delle imprese.

Resta fermo che la responsabilità del socio receduto non viene meno per le obbligazioni sorte anteriormente allo scioglimento del rapporto, in coerenza con i principi generali delle società di persone. Parimenti, eventuali obbligazioni assunte a titolo personale, quali fideiussioni, non sono incise dal recesso e richiedono una specifica liberazione da parte del creditore.

In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale delineato, impone al socio che recede per giusta causa di adottare un comportamento particolarmente accorto e documentato. Solo attraverso una gestione attiva e consapevole delle diverse fasi della vicenda è possibile ridurre, per quanto consentito dall’ordinamento, il rischio connesso alla permanenza della responsabilità verso i terzi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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