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Struttura, contenuti e finalità della Nota Integrativa

La Nota Integrativa è un documento obbligatorio del bilancio di esercizio che deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. e del principio contabile OIC 11 al fine di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile e per fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico. Il legislatore civile prevede un articolato e dettagliato elenco di informazioni da riportare che si possono sintetizzare in tre aree di riferimento:

  1. la prima che accoglie le richieste informative finalizzate a illustrare le poste del patrimonio (art. 2427 c.c., punti da 1 a 9);
  2. la seconda area che accoglie le richieste informative finalizzate a illustrare le poste del conto economico (punti da 10 a 14);
  3. la terza area che include le altre informazioni rilevanti (dal punto 15 al 22-septies).

La redazione della Nota Integrativa è prevista anche per i bilanci abbreviati (ex art. 2435-bis c.c.), ma in forma semplificata, in quanto richiede meno informazioni obbligatorie. Per quanto riguarda il bilancio delle «micro imprese» (art. 2435-ter c.c.), invece, la Nota Integrativa non è prevista quando in calce allo stato patrimoniale risultino già presenti le informazioni indicate dal primo comma dell'art. 2427 c.c., numeri 9) e 16).

Informativa rilevante in Nota Integrativa per il bilancio 2025

Anche per i bilanci in chiusura, l’informativa più rilevante riguarda la valutazione del postulato della continuità, che deve essere adeguatamente argomentata dagli stessi amministratori. A tal fine, risulta fondamentale l’utilizzo dei principali indicatori per la valutazione dello stato di equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, premessa indispensabile per individuare l’eventuale esistenza di incertezze significative in grado di incidere sulla capacità della società di continuare l’attività come azienda in funzionamento.

Sono diversi gli indicatori tra cui è possibile scegliere per ottenere adeguate informazioni (DSCR, CCN, PFN, ROI/ROE, EBITDA, tra i più noti e consolidati nella prassi professionale), le quali dovranno poi essere integrate con i dati riportati nel piano previsionale, secondo quanto previsto dall’OIC 11.

Nella Nota vanno inoltre riportate le informazioni sui criteri di valutazione adottati, in particolare nel caso di applicazione della normativa in deroga (vedi L. 199/2025). In tale ambito, dovrà essere chiarito il trattamento dei titoli iscritti nell’attivo circolante per i quali si è optato per la non svalutazione, ai sensi del comma 65 della medesima legge.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali, è opportuno che la Nota Integrativa accolga anche informazioni sugli effetti derivanti dalla sospensione degli ammortamenti per le imprese che vi hanno fatto ricorso negli esercizi precedenti (ex art. 60 c. 7-bis e ss. DL 104/2020), evidenziando in particolare la gestione degli effetti residui, il recupero delle quote sospese, nonché gli impatti sulla vita utile residua dei beni.

Analoghe considerazioni valgono per le imprese che si sono avvalse della sospensione delle perdite emerse nell'esercizio 2020 (art. 6 DL 23/2020, come modificato dalla L. 178/2020), tenuto conto che il 2025 è l'ultimo anno del quinquennio di "sterilizzazione" entro il quale tali perdite devono essere gestite e coperte.

Ricordiamo inoltre che l’informativa deve riportare, ai sensi del punto 16 dell’art. 2427 c.c., i compensi erogati all’organo di controllo, al fine sia di garantire la trasparenza di bilancio sia per attestare la conformità del trattamento economico ai principi di equo compenso previsti dalla L. 49/2023.

Un punto di attenzione, infine, sull’informativa relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell’art. 2427, punto 22-quater, che deve illustrare gli effetti del conflitto bellico scatenatosi nell’ultimo mese in Medio Oriente. In particolare, i rischi energetici connessi all’aumento dei prezzi dell’energia, nonché le criticità legate agli approvvigionamenti e ai possibili ritardi o interruzioni delle forniture provenienti dai territori direttamente coinvolti.

Struttura, contenuti e finalità della Relazione sulla Gestione

La Relazione sulla Gestione è un documento obbligatorio per le società che redigono il bilancio ordinario, redatto dagli amministratori in conformità alle disposizioni dell’art. 2428 c.c., con l’obiettivo di illustrare rischi, incertezze e prospettive future dell’impresa.

L’informativa da riportare nella relazione si differenzia proprio per il suo approccio “forward looking”, ossia un'analisi non solo consuntiva ma anche previsionale sull’evoluzione della gestione, da effettuarsi con il supporto di indicatori finanziari e non finanziari (con particolare riferimento agli aspetti ambientali e sociali).

Informativa rilevante nella Relazione sulla Gestione per il bilancio 2025

Nella Relazione sulla Gestione gli amministratori rafforzano l’informativa relativa alla valutazione degli equilibri aziendali, ossia sulla continuità aziendale, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 2428 c.c. Tale norma richiede infatti di fornire “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione […] con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

Da un’attenta lettura della disposizione civilistica si evince che l’analisi deve avere carattere dinamico, considerando la situazione retrospettica, concomitante e prospettica, e descrivere le linee strategiche, ossia i piani e programmi futuri, nonché i rischi e le incertezze che la società potrebbe dover affrontare. Tale approccio è ulteriormente rafforzato dalla richiesta di informazioni, sempre ai sensi dell’art. 2428 cc, relativamente alle attività di ricerca e di sviluppo, nonché all'evoluzione prevedibile della gestione.

Come detto, la valutazione dello stato di salute dell’impresa deve essere effettuata con il supporto di specifici indicatori, idonei a indagare l’equilibrio economico e finanziario. Al riguardo, risultano utili i suggerimenti contenuti nel Documento del CNDCEC “La Relazione sulla Gestione”, pubblicato il 14 gennaio 2009, che prevede la riclassificazione dei prospetti contabili al fine di individuare le grandezze necessarie per il calcolo dei principali indici patrimoniali, finanziari ed economici.

La Relazione deve accogliere anche informazioni non finanziarie, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e sociali, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi europei in materia di rendicontazione di sostenibilità e delle indicazioni dell’EBA. Al riguardo, l’Unione Europea ha deliberato la proroga e una revisione della Direttiva CSRD in un’ottica di semplificazione, raccomandando nel frattempo una rendicontazione volontaria della sostenibilità, secondo quanto statuito dal principio VSME. Parallelamente, le linee guida EBA GL-LOM (in vigore dall’11 gennaio 2026) evidenziano l’importanza delle informazioni ESG per il sistema bancario ai fini del calcolo dei rating di credito dei propri clienti.

La review della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione

Entrambi i documenti informativi, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, devono essere attentamente verificati dal revisore legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni previste dai principi di revisione.

Al riguardo si ricorda che gli obblighi procedurali di verifica del postulato di continuità aziendale (ai sensi dell’ISA Italia 570) e di revisione dell’informativa sugli eventi successivi (ISA Italia 560), presuppongono che il revisore abbia la disponibilità di una Nota Integrativa correttamente redatta, attendibile ed esauriente.

Ancora più scrupolosa e delicata per il revisore è la review della Relazione sulla Gestione, che deve essere fatta secondo le procedure previste dal principio SA Italia 720, al fine di raccogliere evidenze a supporto della formulazione del giudizio di coerenza della relazione al bilancio di esercizio.

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di Roberta Provasi - Professore associato Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dottore Commercialista e Revisore Legale - In collaborazione con Datev Koinos

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