Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordini n. 24 del 7 aprile 2026, ha chiarito che il termine di 15 giorni previsto dall’art. 3 c. 6 del Regolamento 2013 per la presentazione delle candidature ai Consigli di disciplina territoriali ha natura ordinatoria e non perentoria. Ne consegue che gli Ordini, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono valutare discrezionalmente se ammettere candidature pervenute oltre il termine, purché nel rispetto dei tempi necessari alla trasmissione dell’elenco al Presidente del Tribunale.
Il quesito era stato posto dal Consiglio dell’Ordine di Cagliari, che chiedeva se il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione dell’invito rivolto agli iscritti interessati a far parte del Consiglio di disciplina dovesse essere considerato vincolante “a pena di inammissibilità” oppure se, in assenza di una simile espressa previsione, potesse essere superato, caso per caso, dall’Ordine.
Gli iscritti devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’invito, senza però qualificare il termine come perentorio né prevedere espressamente una decadenza.
A conferma di ciò, il Consiglio Nazionale richiama altre disposizioni in cui, al contrario, il Regolamento utilizza formule esplicite “a pena di esclusione” o “a pena di inammissibilità” (per esempio per l’allegazione del curriculum vitae e delle dichiarazioni prescritte), nonché l’esempio del DM 15 febbraio 1949 sui ricorsi al Consiglio nazionale, che dichiara “irricevibile” il ricorso oltre il termine.
Alla luce di tali elementi, il CNDCEC ritiene che, mancando una previsione decadenziale espressa e considerata la funzione organizzativa del termine, il termine vada qualificato come ordinatorio.
Spetta quindi al singolo Ordine, in concreto, decidere se includere candidature tardive, purché ciò avvenga compatibilmente con la corretta e tempestiva formazione dell’elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina.
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