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Con il Messaggio 7 aprile 2026 n. 1215, l’INPS ha fornito nuove istruzioni operative relative all’incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8 D.Lgs. 22/2015, le cui modalità di erogazione sono state modificate dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 176 L. 199/2025).

L'incentivo, nella sua disciplina originaria, permetteva ai lavoratori subordinati che avessero perso involontariamente l'occupazione di optare per la liquidazione anticipata dell'indennità NASpI al fine di avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o per sottoscrivere quote di capitale sociale in una cooperativa.

La nuova "doppia tranche"

La principale novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 consiste nel superamento del sistema di pagamento in un’unica soluzione. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026, infatti, l’incentivo viene ora erogato in due rate distinte:

  • la prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo dovuto, viene corrisposta contestualmente alla liquidazione della domanda di anticipazione;
  • la seconda rata, pari al residuo 30%, viene erogata solo al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI.

Requisiti e condizioni per il saldo

L’erogazione della seconda rata è subordinata alla permanenza di determinati requisiti durante tutto il periodo teorico di copertura della prestazione. In particolare:

  • l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato. L’unica eccezione ammessa riguarda il caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato proprio con la cooperativa per la quale il socio ha richiesto l'anticipazione della NASpI;
  • la non titolarità di una pensione diretta. Qualora il soggetto diventi titolare di pensione durante il periodo di osservazione, il diritto alla seconda rata decade.

Compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità

Nel Messaggio in commento, l'Istituto chiarisce anche il regime di compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità (AOI). Se il richiedente presenta domanda per l'AOI, deve esercitare una facoltà di opzione tra le due prestazioni.

  1. Opzione per l'AOI: la seconda rata dell'anticipazione NASpI non viene erogata;
  2. Opzione per la NASpI anticipata: viene erogata la seconda rata (30%), ma il pagamento dell’AOI resta sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione. Al termine di tale periodo, l’erogazione dell’assegno di invalidità può essere ripristinata.

Decadenza e obbligo di restituzione

Resta ferma la disciplina rigorosa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico della NASpI (o entro 6 mesi dalla domanda di anticipazione, se termine antecedente). In tale scenario, il lavoratore non solo perde il diritto alla seconda rata del 30%, ma è tenuto alla restituzione integrale della prima rata del 70% già percepita. Anche in questo caso, l'unica deroga riguarda il lavoro subordinato presso la cooperativa oggetto dell'incentivo.

Decorrenza delle nuove norme

Le nuove modalità di pagamento si applicano esclusivamente alle istanze di anticipazione presentate a far data dal 1° gennaio 2026. Per le domande precedenti o per profili non specificamente trattati dal Messaggio, restano valide le precedenti istruzioni fornite dall'Istituto.

Fonte: Mess. INPS 7 aprile 2026 n. 1215

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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