E’ ormai imminente il termine del 30 aprile 2026 entro cui i contribuenti interessati, ove non già presentata, dovranno inviare l’istanza di adesione alla nuova rottamazione dei carichi di ruolo.
Coloro che hanno scelto o sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni (né interessi di mora e aggio) con alcune importanti novità:
Non esistono limiti di importo minimo o massimo del debito e non sono state introdotte restrizioni alle categorie di soggetti che possono presentare domanda di adesione: si può aderire alla rottamazione quinquies 2026 sia per piccoli debiti sia per posizioni debitorie di rilevante entità, purché rientranti nei carichi “definibili”.
Come presentare la domanda
Dal 20 gennaio scorso sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i form e le istruzioni per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria delle cartelle di pagamento a cui si potrà accedere fino al prossimo 30 aprile.
Per presentare la domanda si rammenta che è necessario utilizzare i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet, scegliendo tra le due modalità alternative per presentare la domanda:
Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Inoltre, presentando la domanda in area riservata, il servizio proporrà esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, presentando la domanda in area pubblica, si potranno inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “rottamabile”.
Si ha ancora tempo per conoscere quali debiti potranno essere oggetto della rottamazione e riflettere sulla convenienza di essa attraverso la richiesta del Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica allegando la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto informativo fornisce infatti evidenza dell’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).
Una volta valutata l’opportunità di aderire sarà sufficiente procede tramite il portale compilando il form, in area pubblica o tramite cassetto fiscale, ove, è utile ricordare che, nel caso in cui la cartella sia già oggetto di contenzioso, sarà necessario indicare la rinuncia a quest’ultimo nella stessa domanda di adesione alla definizione agevolata.

Una volta presentata la domanda
Se la domanda è stata presentata in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se è stata presentata la domanda in area pubblica:
Entro il 30 giugno 2026, l’AdeR invierà una “Comunicazione” in alternativa di:
a) accoglimento della domanda contenente:
b) eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Si rammenta, inoltre, che, presentata correttamente la domanda di adesione, il pagamento della prima rata dovrà avvenire successivamente entro il 31 luglio 2026.
La legge prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in ben 9 anni con un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:
Possibilità di revoca e correzione per chi ha già presentato la domanda
Per chi ha già proceduto potrebbe essere necessario correggere o modificare eventuali errori di compilazione nei dati anagrafici (per chi ha compilato il form in area pubblica) oppure errori nell’importo del debito, o ancora nel numero di rate opzionate, anche per esempio, per sopravvenuta impossibilità di sostenere il piano richiesto.
In questi casi è necessario procedere con la rettifica attraverso la revoca della domanda e la presentazione della nuova. Sarà necessario provvedere alla compilazione del modulo reso disponibile dagli Uffici del territorio, ove indicando il numero di prot. della domanda “W-2026....” si potrà chiedere la revoca dell’istanza e procedere successivamente con quella nuova corretta, in via telematica, entro l’improrogabile termine del 30 aprile 2026.
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Francesco Verderosa
- Dottore Commercialista, Tributarista, PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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