L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 95 del 1° aprile 2026, ha chiarito che il costo del personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all’estero è deducibile dalla base imponibile IRAP, anche in assenza di una stabile organizzazione nel Paese estero.
La deduzione è ammessa ai sensi dell’art. 11 c. 4‑octies D.Lgs. 446/97, purché sia rispettato il principio di inerenza, ossia sussista un collegamento funzionale tra tali costi e l’attività produttiva di ricavi imponibili in Italia.
Il caso di specie riguarda una società di capitali residente, ALFA S.r.l., che offre servizi informatici in ambito BETA, operando su un mercato globale con una forte presenza in diversi Paesi UE ed extra‑UE.
La società impiega team specializzati composti da personale dipendente assunto in Italia a tempo indeterminato, regolarmente inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, che svolge però la propria attività operativa in via continuativa all’estero, senza disporre di uffici o stabili organizzazioni nei Paesi di destinazione.
ALFA S.r.l. ha chiesto se il costo del lavoro relativo a tali dipendenti “italiani” ma operanti all’estero possa essere dedotto ai fini IRAP, richiamando il combinato disposto degli artt. 5 e 11 D.Lgs. 446/97 e il principio di inerenza.
Sul piano normativo, l’art. 5 prevede per le società di capitali la determinazione del valore della produzione netta sulla base delle voci A e B del conto economico civilistico, escludendo in via generale il costo del personale dalla deduzione diretta.
L’art. 11 interviene con deduzioni specifiche per il personale dipendente, e il c. 4‑octies riconosce la deduzione integrale del costo complessivo del personale con contratto a tempo indeterminato, razionalizzando e sostituendo le previgenti deduzioni speciali.
Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia conclude che ALFA S.r.l. può dedurre dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero, sempre nel rispetto del principio di inerenza e ferma restando la possibilità di controlli sulla concreta sussistenza dei presupposti dichiarati (assenza di stabile organizzazione estera e corretta imputazione dei costi).
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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