Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con due comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026, ha reso noto che è stata data formale comunicazione da parte della Repubblica Italiana:
- alla Federazione russa della sospensione degli artt. da 5 a 23 e 25 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996, nonchè dei paragrafi da «a» a «d» e «f» del Protocollo aggiuntivo;
- alla Repubblica di Bielorussia della sospensione da parte italiana degli articoli degli artt. 10, 11 e 13 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005.
La sospensione è disposta in base a quanto previsto dall’art. 10 c. 1 D.Lgs. 192/2025.
Le disposizioni interessate riguardano, tra l’altro, il trattamento fiscale dei dividendi, degli interessi e dei canoni nei rapporti transfrontalieri. Nei comunicati si precisa che la sospensione è stata formalmente notificata il 12 marzo alla Bielorussia e il 13 marzo alla Federazione russa, attraverso i canali diplomatici.
La decisione comporta la disapplicazione delle regole convenzionali che prevedevano limiti all’imposizione alla fonte e meccanismi di eliminazione della doppia imposizione. I redditi transfrontalieri saranno assoggettati esclusivamente alla normativa interna dei singoli Stati.
Fonte: Com. Stampa 24 marzo 2026 Russia, Com. Stampa 24 marzo 2026 Bielorussia (GU 24 marzo 2026 n. 69)
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