Premessa
L’intervento operato dall’art. 378 c. 2 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), mediante l’introduzione del c. 3 dell’art. 2486 c.c., ha inciso in modo strutturale sulla disciplina della responsabilità degli amministratori nella fase patologica della vita societaria. Il dato normativo stabilisce che, una volta accertata la responsabilità, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’amministratore (o apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data di insorgenza della causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., al netto dei costi sostenuti.
In via subordinata, qualora le scritture contabili risultino mancanti o inattendibili, il danno viene determinato secondo il criterio del deficit fallimentare, ossia come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. La norma codifica, dunque, criteri già elaborati in via pretoria, rispondendo a una duplice esigenza: dal un lato, superare le difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione del nesso causale analitico, dall’altro fornire strumenti standardizzati di quantificazione del danno in contesti caratterizzati da opacità contabile e complessità gestionale.
In tale contesto si inserisce il recente documento del CNDCEC, rubricato “La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. – Linee guida e orientamenti interpretativi”, il quale offre un inquadramento sistematico e criteri applicativi rigorosi.
I criteri presuntivi e la loro funzione nella ricostruzione del danno
La vera innovazione della disciplina è rappresentata dalla formalizzazione dei criteri presuntivi di quantificazione del danno. Si tratta di una scelta che riflette la consapevolezza del legislatore circa l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di ricostruire in modo puntuale il contributo causale di ciascun atto di gestione alla produzione del pregiudizio. La gestione d’impresa è infatti un fenomeno complesso, caratterizzato da una pluralità di operazioni interdipendenti, la cui analisi risulta spesso articolata.
In questo contesto, il criterio della differenza dei netti patrimoniali assume una funzione centrale. Esso consente di cogliere, in chiave sintetica, l’effetto complessivo della prosecuzione dell’attività in violazione del vincolo conservativo imposto dall’art. 2486 c. 1 c.c. Il danno viene così ancorato a un dato oggettivo, rappresentato dall’evoluzione del patrimonio netto tra due momenti temporalmente determinati: da un lato, il momento in cui si verifica la causa di scioglimento; dall’altro, la cessazione della carica dell’amministratore o l’apertura della procedura concorsuale.
Il criterio del deficit concorsuale, previsto in via subordinata, risponde invece a esigenze di carattere eminentemente pratico. Esso trova applicazione nei casi in cui la contabilità sia assente o talmente irregolare da impedire la ricostruzione attendibile dei patrimoni netti. Tuttavia, proprio perché prescinde da un’analisi causale e si fonda su un dato statico, quale il disavanzo accertato nella procedura, esso presenta un grado di approssimazione maggiore e deve essere utilizzato con cautela.
La ricostruzione contabile e la responsabilità del Collegio sindacale
Se il dato normativo fornisce la struttura, è sul piano applicativo che si gioca la partita decisiva. Il documento CNDCEC insiste con particolare chiarezza su questo aspetto, evidenziando come la quantificazione del danno richieda un’attività di ricostruzione contabile estremamente rigorosa, che non può limitarsi alla lettura formale dei bilanci, ma deve estendersi alla verifica sostanziale. Il patrimonio netto, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del danno, è infatti il risultato di una serie di valutazioni contabili che possono essere distorte.
Da qui, l’esigenza di analizzare in profondità le principali aree di rischio.
Pensiamo, ad esempio, alla sopravvalutazione degli attivi mediante rivalutazioni non giustificate, alla capitalizzazione impropria di costi che dovrebbero essere imputati a conto economico, o ancora all’iscrizione di imposte anticipate in assenza dei requisiti di recuperabilità. Analogamente, la mancata rilevazione di debiti erariali o di fondi per rischi può determinare una sottostima delle passività, con conseguente alterazione del patrimonio netto. In tutti questi casi, la contabilità non sembra rappresentare fedelmente la realtà, ma diventare uno strumento di occultamento della crisi.
Particolarmente significativa è poi la questione dei pagamenti preferenziali effettuati in una fase di crisi irreversibile. Il documento evidenzia come tali condotte possano incidere direttamente sulla quantificazione del danno, in quanto comportano una distribuzione selettiva delle risorse a favore di alcuni creditori, in pregiudizio degli altri. La ricostruzione della sequenza temporale dei pagamenti e della posizione dei diversi creditori diventa, in questi casi, essenziale per accertare la sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la posizione del Collegio sindacale. Pur non essendo destinatari diretti dell’art. 2486 c.c., i Sindaci sono chiamati a rispondere, ai sensi dell’art. 2407 c. 2 c.c., per omessa vigilanza. Il documento tiene conto della recente riforma introdotta dalla L. 35/2025, che ha previsto un limite quantitativo alla responsabilità, parametrato al compenso percepito, e un termine di prescrizione quinquennale; ciò non attenua, tuttavia, il rilievo sostanziale dei doveri di vigilanza, che restano centrali soprattutto nella fase di emersione della crisi.
In altre parole, la responsabilità dei Sindaci si intende inerente alla dimostrazione che, anche in presenza di irregolarità gestionali, non vi fosse la possibilità di evitare il danno attraverso un’attivazione tempestiva. Il principio di causalità assume qui un ruolo decisivo, in quanto limita la responsabilità ai soli danni direttamente imputabili alla violazione dei doveri di vigilanza.
Nel complesso, emerge un quadro in cui la dimensione contabile e quella giuridica risultano strettamente intrecciate. La quantificazione del danno richiede una valutazione complessa, che tenga conto delle dinamiche gestionali, delle scelte organizzative e della qualità dell’informazione contabile.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con il documento pubblicato il 24 marzo 2026, il CNDCEC ha fornito un focus sulla quantificazione del danno arrecato dagli amministratori ex art. 2486 c.c...
redazione Memento
Approfondisci con
Gli amministratori di una società sono tenuti ad accertare tempestivamente il verificarsi di una causa di scioglimento e a iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese senza indugio. La pubblicazione de..
Rebecca Gamber
- Dottoressa in Economia e studentessa di GiurisprudenzaRosella Staropoli
- Giurista di ImpresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.