Limiti alla responsabilità del rappresentante doganale
Non risponde dei dazi e dell’Iva pretesi dall’Agenzia delle dogane, il rappresentante doganale che ha agito con la massima diligenza, riponendo un legittimo affidamento sulle indicazioni ricevute dalle Autorità e dall’importatore. Con la sentenza 18 marzo 2026, n. 245, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha ridefinito il perimetro di responsabilità del rappresentante doganale indiretto.
Com’è noto, nel settore doganale, come in quello civile, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente, e indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell’importatore, ma in nome proprio. Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l’operazione doganale.
I giudici hanno chiarito che la responsabilità del rappresentante doganale non può avere natura “oggettiva”. Al fine di escludere la propria responsabilità, lo spedizioniere può sempre provare di aver agito nell’osservanza dei propri doveri, tra cui quello di verificare l’esattezza delle informazioni ricevute, con la diligenza qualificata ex art 1176, comma 2, e dimostrare la propria buona fede secondo le condizioni previste dall’art. 220, par. 2 lett. b), Cdc, ora art. 119 Cdu (Cass. 20 maggio 2025 n. 13489).
Lo spedizioniere, quindi, è chiamato a rispondere solidalmente soltanto ove sia dimostrata la sua consapevolezza (o ragionevole consapevolezza) che quanto dichiarato e documentato era errato (Cass. 4 agosto 2020, n. 16625).
Tale prova, che deve essere fornita dall’Autorità amministrativa, è fondamentale per evitare che il rappresentante sia chiamato a rispondere dei maggiori diritti accertati e delle sanzioni contestate per il solo fatto di aver preso parte a un’operazione doganale, senza valutare attentamente le informazioni di cui concretamente disponeva.
Ciò in quanto la responsabilità del dichiarante doganale non può essere estesa fino a ricomprendere circostanze di cui tale soggetto non ha nessuna conoscenza.
Necessario valutare l’operato del rappresentante doganale nel caso concreto
Secondo la giurisprudenza, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto si giustifica esclusivamente in ordine al corretto adempimento di obblighi e attività inerenti la dichiarazione di importazione, ma non può estendersi a fatti e circostanze ulteriori e diversi.
Se è vero che le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della dichiarazione doganale al momento dell’immissione in libera pratica gravano anche sullo spedizioniere per contestazioni inerenti la sua attività professionale (scelta della voce doganale, dichiarazione dell’origine dei prodotti), tale responsabilità, tuttavia, non è invocabile in caso di accertamento che involga ipotizzate circostanze inerenti l’esportatore, a cui lo spedizioniere è palesemente estraneo e di cui non aveva nessuna conoscenza.
La Corte di Cassazione ha ormai chiarito che lo spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta risponde della maggiore imposta accertata soltanto ove sia dimostrata la sua consapevolezza che quanto dichiarato era errato (Cass. 16625/2020; Cass. 12141/2019; Cass. 23674/2019).
Per riconoscere un’eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l’intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali. Il rappresentante indiretto non è, pertanto, automaticamente responsabile in solido con l’importatore.
Il caso
La controversia ha origine da alcune importazioni di prodotti in ghisa non malleabile di origine cinese esenti dai dazi antidumping, in forza di una decisione della Commissione europea emanata nel 2006 a favore del fornitore cinese.
Tale decisione era stata, successivamente, revocata con una decisione del 2010. L’Agenzia delle dogane aveva, pertanto, notificato numerosi avvisi di accertamento. Gli atti impositivi sono stati emessi sia nei confronti della società importatrice che del suo rappresentante indiretto, ritenendo che quest’ultimo fosse consapevole delle violazioni ascritte all’esportatore.
Con la sentenza in commento, la Corte della Liguria ha chiarito che il rappresentante doganale può sempre provare di aver agito nell’osservanza dei propri doveri, tra cui quello di verificare l’esattezza delle informazioni ricevute, e dimostrare la propria buona fede secondo le condizioni previste dall’art. 220, par. 2, lett. b) CDC (oggi all’art. 119 Cdu), invocando il legittimo affidamento riposto su un atto dell’autorità amministrativa.
Buona fede e legittimo affidamento
La Corte di Giustizia tributaria della Liguria ha ritenuto applicabile l’esimente prevista all’art. 119 Cdu, che estende in ambito doganale il principio stabilito dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, valutando la responsabilità del rappresentante rispetto alle circostanze concrete in cui si è trovato ad agire e alle informazioni di cui era in possesso. Il Codice doganale, infatti, tutela l’operatore che si è conformato alle indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria, che hanno avvallato la correttezza del suo operato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ormai chiarito che la tutela del legittimo affidamento può incidere, non solo sull’applicabilità delle sanzioni amministrative e sugli interessi, ma anche sull’esigibilità del tributo.
Nel caso di specie, le irregolarità nelle importazioni sono state accertate solo successivamente al completamento degli adempimenti doganali da parte del rappresentante, che aveva rispettato la normativa in vigore e aveva operato in buona fede: solo a seguito di un’attenta indagine compiuta presso le sedi del fornitore cinese, la Commissione europea è stata in grado di accertare l’illiceità della sua condotta.
È evidente, pertanto, che non potrebbe pretendersi dal rappresentante doganale una diligenza o accuratezza maggiore di quella tenuta, dal momento che lo stesso ha dichiarato il dazio antidumping nell’esatta misura prescritta dalla normativa vigente al momento dell’importazione.
L’incongruenza, inoltre, non è occasionata dall’errata compilazione della dichiarazione doganale o da altri elementi riscontrabili dal rappresentante indiretto, ma è emersa soltanto a seguito di indagini successive alle importazioni, svolte da un organo dotato di speciali poteri di polizia giudiziaria.
La stessa Agenzia delle dogane, con la nota 12 febbraio 2010 n. 21138 ha riconosciuto che il rappresentante doganale “non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturito un’irregolarità riscontrabile con le sole prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria” (nello stesso senso, Agenzia delle dogane, circolare 28 dicembre 2015, n. 22/D e circolare 18 dicembre 2013, prot. n. 47763).
Il rappresentante doganale – del tutto privo dei poteri di indagine, accesso e controllo di cui dispone la Commissione europea – non avrebbe potuto avvedersi di quanto contestato all’esportatore, soprattutto alla luce dell’assoluta regolarità e coerenza della documentazione accompagnante la merce e alla luce dell’esistenza di una decisione dell’Unione europea che legittimava l’esenzione dal dazio antidumping.
La Corte ha riconosciuto l’applicazione dell’esimente all’art. 119, ritenendo provato che il rappresentante ha agito in buona fede, conformemente ai canoni di diligenza professionale richiesti all’operatore doganale accorto e nel rispetto delle norme vigenti al momento della dichiarazione.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il MEF, con DM 10 marzo 2026, ha definito i criteri e gli importi per le spese di custodia delle merci presso i magazzini gestiti direttamente dall'Agenzia del..
redazione Memento
Approfondisci con
In ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome p..
Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.