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L’assemblea per l’approvazione del bilancio, così come previsto dagli artt.. 2364 e 2478-bis c.c., dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, in due casi specifici:

  • obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A tal fine, dopo la chiusura dell’esercizio sociale, gli amministratori hanno il compito di redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, se prevista, almeno 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea dei soci qualora il progetto non debba essere comunicato all’organo di controllo, in caso contrario, la redazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima.

In presenza del collegio sindacale, nonché dell’organo incaricato della revisione legale, questi, presa visione del bilancio, dovranno redigere a loro volta le rispettive relazioni che verranno trasmesse all’organo amministrativo, sempre nei 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea.

Pertanto, per l’esercizio 2025, la redazione del bilancio e della relazione sulla gestione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026 (15 aprile 2026 se i documenti non devono essere trasmessi all’organo di controllo), nei casi di approvazione entro il termine ordinario (30 aprile 2026).

Composizione degli schemi di bilancio

Il bilancio d’esercizio è un insieme unitario e inscindibile di documenti contabili che rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Lo stato patrimoniale contiene le attività, le passività ed il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio. La classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente seguendo il criterio della destinazione, in base al quale, gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Per quanto riguarda i crediti, gli stessi devono essere rilevati, in base al periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in disponibilità liquide.

La classificazione delle voci del passivo è effettuata, invece, principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò, al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti, anche per i debiti devono essere indicati gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio, fornendo una rappresentazione delle operazioni di gestione attraverso una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato stesso (art. 2425 c.c.).

I suindicati componenti di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi. In particolare:

  • le classi A (valore della produzione) e B (costi della produzione), confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica ed alla gestione accessoria, con i costi della produzione classificati per natura;
  • le classi C (proventi e oneri finanziari) e D (rettifiche di valore di attività e passività finanziarie), accolgono i componenti positivi e negativi e le rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

Il bilancio d’esercizio include anche il rendiconto finanziario, contenente le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio di riferimento e le evoluzioni in quelli successivi (art. 2425-ter c.c., OIC 10), nonché la nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.) che ha una duplice funzione:

  • esplicativa, essendo la stessa un commento dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico che, per loro natura, sono sintetici e quantitativi, nonché delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro;
  • integrativa, in quanto fornisce un’evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Bilancio in forma abbreviata e micro imprese

La composizione del bilancio è semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., nonché per le micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c.

In merito è opportuno ricordare che, l’art. 16 D.Lgs. 125/2024 ha modificato le soglie dimensionali sulla base delle quali è possibile redigere il bilancio in forma semplificata.

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Diversamente, la redazione semplificata del bilancio secondo lo schema previsto per le micro imprese, potrà essere applicata dalle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le società che soddisfano le condizioni per redigere il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel predisporre lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, mentre, le micro imprese, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, riportano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, n. 9) e 16) c.c. e dalla redazione del rendiconto finanziario.

Finalità e postulati del bilancio

I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. A tal fine, il bilancio d’esercizio dev’essere chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nello specifico, l’art. 2423-bis c.c. e l’OIC 11 prescrivono l’osservanza dei seguenti postulati nella fase di redazione del bilancio d’esercizio:

  • la valutazione delle voci dev’essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
  • la rilevazione e la presentazione delle voci, va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
  • devono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di quest’ultimo;
  • gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo deroghe per casi specifici.

Relazione sulla gestione

Ulteriore documento che gli amministratori spesso sono tenuti a redigere è la relazione sulla gestione, contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la medesima ha operato (anche attraverso imprese controllate), con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta (art. 2428 c.c.).

Tale documento informativo, contiene gli indicatori di risultato finanziari e, se necessario, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Contenuto della relazione sulla gestione

a)

Le attività di ricerca e sviluppo

b)

I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

c)

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente

d)

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni

e)

L'evoluzione prevedibile della gestione

f)

In relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

  • gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  • l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

g)

L'elenco delle sedi secondarie della società

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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