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Con la Risp. a cons. giur. 17 marzo 2026 n. 6, l’Agenzia delle Entrate, d'intesa con il MASE, chiarisce l'ambito di applicazione dell'IVA nel settore dei rifiuti dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Sebbene il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero energetico siano ora soggetti all'aliquota ordinaria del 22%, l'attività di trasporto puro mantiene l'aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale dei rifiuti o dalle causali di smaltimento indicate.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. L’obiettivo della riforma è favorire la transizione ecologica e l'economia circolare, eliminando i sussidi ambientalmente dannosi.

A partire dal 1° gennaio 2025, la normativa prevede:

  • aliquota ordinaria (22%): per le operazioni terminali di smaltimento, ovvero il conferimento in discarica (D1) e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11);
  • aliquota agevolata (10%): per le altre prestazioni di gestione, tra cui stoccaggio (D15), messa in riserva (R13), recupero (R1-R12) e smaltimento non terminale (D2-D9, D12-D14).

Il trasporto come attività autonoma

Il dubbio sollevato dalle associazioni di categoria riguardava se il trasporto di rifiuti destinati a discarica (D1) dovesse seguire la sorte dello smaltimento finale (22%) o restare agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, recependo il parere tecnico del MASE, ha stabilito che il trasporto costituisce un'operazione di gestione dei rifiuti "ontologicamente autonoma e distinta". Di conseguenza:

  • l'esclusione dall'IVA agevolata riguarda esclusivamente la consegna fisica (conferimento) dei rifiuti agli impianti di smaltimento finale;
  • il trasporto non è considerato una prestazione accessoria allo smaltimento, elidendo i vincoli di accessorietà previsti dall'articolo 12 del Decreto IVA.

Nel dettaglio, l'Agenzia conferma che:

  • le società che svolgono esclusivamente attività di trasporto devono applicare l'aliquota del 10% anche per trasporti verso discariche (causale D1);
  • per il trasporto con causale di messa in riserva (R13), l'aliquota resta al 10% senza necessità di verificare la destinazione finale successiva del rifiuto;
  • in generale, ogni prestazione di trasporto di rifiuti urbani e speciali (individuati dall'art. 184 del TUA) gode dell'aliquota ridotta.

Fonte: Risp. a cons. giur. 17 marzo 2026 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Claudia Iozzo

- Dottore commercialista

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