X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 1 min.

Premessa

Nel caso in esame, un lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa dal 1° marzo 2018 al 3 luglio 2020, rassegnando le dimissioni per giusta causa in considerazione dell’omissione contributiva riferita a un periodo di 16 mesi.

Disconoscendo la giusta causa, l’INPS non ha riconosciuto al lavoratore l’indennità NASpI.

La Corte distrettuale, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda del lavoratore, condannando l’INPS al pagamento di una somma a titolo di NASpI, oltre interessi legali.

L’INPS, affidandosi a un unico motivo, ha proposto ricorso in cassazione a cui ha resistito il lavoratore e l’Istituto, a sua volta, ha depositato memoria.

Secondo l’Ente previdenziale, la giusta causa di dimissione richiede: a) un inadempimento grave o gravissimo del datore di lavoro, tale da arrecare un pregiudizio al lavoratore e b) l’immediatezza del recesso rispetto all’inadempimento datoriale.

A suo avviso, la decisione impugnata ha errato nel ritenere sussistente la giusta causa di dimissioni sull’assunto del mancato versamento della contribuzione obbligatoria, senza (i) valutare la gravità effettiva dell’inadempimento e (ii) considerare le tutele che l’ordinamento previdenziale prevede per neutralizzare gli effetti dannosi derivanti da tale inadempimento.

In particolare, l’Ente ha richiamato: (i) il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, c.c., che garantisce al lavoratore la fruizione delle prestazioni anche in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore e (ii) la possibilità di costituire una rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/1962, volta a colmare eventuali omissioni contributive.

Alla luce di tali istituti, lo stesso ha sostenuto che l’omissione contributiva, incidendo esclusivamente sul rapporto tra datore di lavoro e INPS, non possa di per sé arrecare un pregiudizio all’assicurato o integrare, di per sé, una giusta causa di dimissioni.

L’Ente previdenziale ha negato, altresì, che il lavoratore abbia dimostrato il requisito dell’immediatezza del recesso, evidenziando che la condotta omissiva del datore era presente sin dall’inizio del rapporto (marzo 2018), mentre le dimissioni sono state rassegnate solo nel luglio 2019.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, premette che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, DLgs 22/2015, applicabile ratione temporis, l'indennità NASpI spetta "anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa".

Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni, considerando il protratto mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi all’INPS per 16 mesi.

Quanto al requisito dell’immediatezza - sottolinea la Corte di Cassazione - la Corte territoriale ha accertato la sussistenza del necessario nesso tra l’inadempimento datoriale e la decisione del lavoratore di dimettersi, evidenziando che la causa del recesso risiedeva proprio nel mancato versamento della contribuzione.

È opportuno precisare, inoltre, che il nesso di immediatezza non si identifica rigidamente con un “segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento”. La giurisprudenza, infatti, ammette che tale requisito può considerarsi rispettato anche quando il recesso non segue direttamente, sul piano temporale, i fatti che lo giustificano (cfr. Cass. 24477/2011; conforme Cass. 12768/1997; v. anche Cass. 31999/2018).

L’immediatezza va intesa come “valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento”, con valutazione rimessa al giudice di merito.

Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione osserva che la condotta omissiva datoriale è stata continuativa sin dall’assunzione e perdurante al momento delle dimissioni, sì da integrare senz’altro il requisito dell’immediatezza.

Quanto alle ulteriori considerazioni circa la pretesa idoneità dei rimedi predisposti dall’ordinamento previdenziale a “sterilizzare” gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento datoriale (quali il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116, c.c. e la possibilità di costituire una rendita vitalizia), la Corte di Cassazione precisa che essi assolvono a una funzione diversa. In particolare, tutelano il lavoratore sul piano previdenziale, garantendo, comunque, la fruizione delle prestazioni o la ricostruzione della posizione assicurativa. Tuttavia, non incidono sul piano del rapporto fiduciario che lega datore e lavoratore.

Il reiterato mancato versamento dei contributi costituisce, infatti, una grave violazione degli obblighi contrattuali e dei principi di correttezza e buona fede che regolano ogni rapporto contrattuale, incluso quello di lavoro. Tale condotta, protratta e sistematica, è pienamente idonea a ledere irreversibilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dall’esistenza di strumenti volti a preservare la posizione previdenziale del dipendente.

La Corte di Cassazione conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”