La sentenza della Cass. 12 marzo 2026 n. 5638 ha scatenato una reazione durissima da parte del CNDCEC. Al centro della contesa c’è il perimetro della responsabilità del professionista che, pur essendo tenutario della contabilità di una società, si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi redatte materialmente dal cliente o da terzi. Secondo la Suprema Corte, in questa fattispecie il professionista può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente.
Il principio espresso dai giudici di legittimità è tranchant: non occorre aver redatto la dichiarazione infedele, né aver tratto un vantaggio economico dall'illecito. Il semplice accesso alla contabilità farebbe scattare un obbligo di controllo integrale sulla conformità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili e alle norme di legge.
La distorsione della diligenza qualificata
Il nodo giuridico risiede nell'interpretazione dell'art. 1176 c. 2 c.c. La Cassazione invoca la "diligenza qualificata" richiesta al professionista per giustificare una presunzione di colpevolezza che, secondo il Consiglio Nazionale, sfocia nella responsabilità oggettiva.
"La Corte trasforma un dovere di diligenza in una condanna automatica," spiega il Presidente. "Nella realtà operativa, le irregolarità tributarie non sono quasi mai macroscopiche o evidenti 'ictu oculi'. Spesso derivano da interpretazioni di norme talmente complesse che persino l'Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza faticano a trovare una linea comune. Pretendere che un professionista individui ogni minima difformità durante una semplice trasmissione telematica significa attribuirgli poteri divinatori."
Inoltre, de Nuccio sottolinea come questa sentenza ignori i casi in cui il cliente fornisca dati falsi o occulti documenti. In tali scenari, il commercialista verrebbe sanzionato per non aver rilevato violazioni che esulano dalle sue possibilità tecniche e materiali di controllo.
Lo strappo con i principi del D.Lgs. 472/97
Un altro profilo di forte criticità riguarda il principio di personalità della sanzione. Secondo gli articoli 2 e 5 D.Lgs. 472/97, la sanzione deve riferirsi a una condotta cosciente, volontaria e finalizzata al concorso.
La sentenza 5638/2026 sembra invece bypassare l'elemento soggettivo. Affermando che il concorso si configura a prescindere dal vantaggio economico, la Cassazione svuota di significato la distinzione tra "prestazione professionale" e "disegno fraudolento".
"Senza un'autonoma finalità di beneficio o una consapevole partecipazione all'illecito, non può esserci concorso," ribadisce de Nuccio, citando la precedente e più equilibrata Cass. 21023/2024. "Qui invece si punisce la negligenza come se fosse dolo, colpendo chi non ha tratto alcun profitto dall'evasione altrui."
Conseguenze sistemiche: verso l'evasione "fai-da-te"
Le ripercussioni di questo orientamento non riguardano solo la categoria dei commercialisti, ma l'intero ecosistema economico del Paese. Il timore del CNDCEC è che, per autodifesa, i professionisti inizino a:
"L'effetto paradossale sarà un aumento dell'evasione," avverte de Nuccio. "Se le piccole imprese non troveranno professionisti disposti ad assisterle per paura di sanzioni sproporzionate, si rifugeranno nel 'fai-da-te', con una perdita netta di qualità e trasparenza per l'Erario."
La proposta dei commercialisti: un intervento legislativo
Per uscire da questo vicolo cieco, il Consiglio Nazionale chiede a gran voce che il legislatore intervenga per definire perimetri certi e invalicabili. La proposta si articola su tre pilastri:
"Non possiamo più accettare di essere i garanti universali di un sistema fiscale labirintico," conclude Elbano de Nuccio. "Finché non ci sarà chiarezza normativa, resteremo il bersaglio facile di una giustizia che preferisce colpire l'intermediario piuttosto che snidare l'evasore reale."
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