Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota direttoriale n. 4027 del 12 marzo 2026, fornisce importanti chiarimenti circa la possibilità per le fabbricerie di costituire un ramo qualificato come impresa sociale o come ente del terzo settore (ETS).
Le fabbricerie sono enti giuridici che provvedono all’amministrazione dei beni e degli edifici delle chiese, operando sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno d’intesa con l’autorità ecclesiastica. Sebbene la giurisprudenza le consideri enti di natura privatistica, esse occupano una posizione peculiare che non permette una totale riconducibilità al diritto comune.
Quadro normativo
La figura della fabbriceria è stata introdotta dalla legislazione concordataria (artt. 15 e ss. L. 848/1929, poi confermati da art. 72 L. 222/1985) e disciplinata compiutamente dagli artt. 35 e ss. DPR 33/1987. Da ultimo, con le modifiche introdotte dal DL 228/2021 hanno esteso alle fabbricerie la disciplina già prevista per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, consentendo loro la creazione di rami dedicati alle attività di interesse generale sottoposti alla disciplina del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) o del nuovo Codice delle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017).
Ovviamente, l'istituzione di tali rami rappresenta una libera scelta dell'ente e non un obbligo normativo.
Assetto organizzativo e governance
Sotto il profilo della gestione, la nota chiarisce che l’organo amministrativo del ramo ETS o impresa sociale deve necessariamente coincidere con l’organo di governo della fabbriceria: ciò affinché non vengano aggirate le regole concordatarie sull'assetto organizzativo dell'ente. Nonostante la presenza di membri di nomina prefettizia o ministeriale, il Ministero specifica che non si configura una situazione di controllo pubblico, poiché i poteri di vigilanza sono analoghi a quelli esercitati sugli enti del Libro I del Codice Civile e le nomine avvengono d'intesa con l'autorità ecclesiastica.
Attività di interesse generale e patrimonio destinato
Le fabbricerie possono imputare al "ramo" le attività riconducibili agli "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio". Restano invece rigorosamente escluse le attività di ufficiatura e di culto, che non possono essere considerate di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS). L'ente gode di autonomia nell'individuare il patrimonio destinato al ramo, che assolve a una funzione di garanzia verso i terzi creditori (effetto segregativo). Una deroga parziale a tale segregazione è ammessa per l'obbligo, di fonte concordataria, di versare parte delle rendite all'autorità ecclesiastica per le spese di culto.
Iscrizione al RUNTS e al Registro delle Imprese
L'esercizio di attività di tutela di patrimoni storico/artistici ha consentito storicamente a molte fabbricerie di ottenere la qualifica di ONLUS a fini fiscali. Data la soppressione delle ONLUS a far data dal 1° gennaio 2026, le fabbricerie precedentemente iscritte alla relativa anagrafe hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare l'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Lo stesso termine si applica anche qualora la fabbriceria decida di costituire un ramo impresa sociale, provvedendo all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.
Attività di interesse generale e patrimonio destinato
Le fabbricerie possono imputare al ramo le attività riconducibili agli "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio". Restano invece rigorosamente escluse le attività di ufficiatura e di culto, che non possono essere considerate di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS). L'ente gode di autonomia nell'individuare il patrimonio destinato al ramo, che assolve a una funzione di garanzia verso i terzi creditori (effetto segregativo). Una deroga parziale a tale segregazione è ammessa per l'obbligo, di fonte concordataria, di versare parte delle rendite all'autorità ecclesiastica per le spese di culto.
Profili contabili e fiscali
Dal punto di vista della gestione finanziaria, la nota del Ministero individua le seguenti direttrici.
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