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L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ dell’11 marzo 2026, ha fornito chiarimenti circa l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per i massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Nonostante la precedente Risoluzione n. 9/E dell’11 febbraio 2026 avesse confermato l'estensione dell'obbligo a tale categoria, l'infrastruttura tecnica e normativa non è ancora pronta per accogliere le trasmissioni.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Il nodo della questione riguarda le modalità concrete di esecuzione. L’Agenzia ha precisato che, allo stato attuale, l’invio dei dati al Sistema TS non è ancora possibile.

Il motivo risiede nel necessario iter procedurale: il Ministero della Salute e la Ragioneria Generale dello Stato stanno valutando i presupposti per l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale atto a includere formalmente i massaggiatori capo bagnino tra i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle spese sanitarie.

Come comportarsi nel periodo transitorio

Nelle more dell’iter legislativo e fino a nuova comunicazione, i professionisti interessati devono attenersi alle seguenti disposizioni per la certificazione dei corrispettivi:

  • no all'invio Sistema TS: per il momento non è possibile registrarsi o inviare flussi di dati;
  • modalità di fatturazione: è necessario continuare a emettere fattura;
  • esclusione dal SdI: la fatturazione (sia essa analogica/cartacea o elettronica) deve avvenire al di fuori del Sistema di Interscambio, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 244/2007 per le prestazioni sanitarie verso i privati.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Federico Gavioli

- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

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